Linee guida sull'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.L.vo n. 231/2001

AutoreAntonio Bana
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@Premessa

- In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231 - emanato in esecuzione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, avente ad oggetto la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica». Il decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reato.

In tal modo la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche è stata adeguata ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva già da tempo aderito (Convenzione di

Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati membri, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali).

Il decreto si applica:

- nel settore privato, alle società e alle associazioni, riconosciute e non, e agli enti con personalità giuridica;

- nel settore pubblico, solo agli enti pubblici economici (con esplicita esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale).

Il decreto ha portata complessa ed innovativa, in quanto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso un reato, aggiunge quella dell'ente nell'interesse del quale o a vantaggio del quale il reato stesso è stato perpetrato.

Infatti, l'art. 5 del decreto stabilisce che l'ente è chiamato a rispondere ogni qual volta determinati reati (specificati nel decreto stesso) siano stati commessi «nel suo interesse o a suo esclusivo vantaggio», da parte di:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa datata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali o in posizione apicale); b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

La responsabilità dell'ente è definita dal legislatore di tipo amministrativo, pur se attribuita nell'ambito di un procedimento penale, e si caratterizza, inoltre, per essere del tutto autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato. Infatti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto, l'ente può essere dichiarato responsabile, anche se l'autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato ed anche se il reato è estinto per cause diverse dall'amnistia; inoltre ogni eventuale imputazione all'ente di responsabilità derivante dalla commissione del reato non vale ad escludere la responsabilità penale personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

La responsabilità dell'ente non è riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie criminose indicate espressamente dai seguenti articoli del decreto: art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbiche, Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico; art. 25 - Concussione e corruzione; art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo; art. 25 ter - Reati societari; art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione; art. 25 quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale; art. 25 sexies - Abusi di mercato. Infine, la recente legge n. 146/2006, intitolata «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001», estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a nuove fattispecie penali, in aggiunta a quelle previste dagli artt. 25 ss. del decreto.

L'estensione delle fattispecie penali qui di seguito indicate alle ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche si ha solo nel caso in cui i reati previsti dalla L. 146/2006 abbiano carattere trasnazionale.

Da ultimo è stato approvato in via definitiva il D.D.L. sulla sicurezza sul lavoro il 6 agosto 2007.

Sarà immediatamente operativa l'estensione della responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commesse in violazione della normativa antinfortunistica.

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@Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

- Gli articoli 6 e 7 del decreto prevedono l'esonero della responsabilità dell'ente per reati commessi da soggetti in posizione apicale e dai Dipendenti ove l'Ente provi che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (OdV);

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il decreto prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

@L'adozione del Modello: finalità, costituzione, modifica e destinatari. Alcune linee guida - Finalità del Modello

Scopo del Modello è la creazione, in relazione alle attività sensibili della società, di un sistema strutturato ed organico, costituito da codici di comportamento, policies, procedure e attività di controllo, che ha come obiettivo quello di prevenire la commissione dei reati nell'ambito di un'efficiente struttura di governo dell'ente.

In particolare, tale sistema si basa su:

- uno specifico codice etico di comportamento, che fissa i principi etici e le linee...

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