CIRCOLARE 3 agosto 2012, n. 8 - Limiti retributivi - art. 23-ter decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012. (12A12361)

A tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.

165/2001

Alle Autorita' amministrative indipendenti

Premessa

Come noto, i recenti provvedimenti in materia di stabilizzazione finanziaria hanno introdotto, fra le altre, importanti misure di contenimento delle spese nel settore pubblico, anche mediante la previsione di limiti ai trattamenti economici ed agli emolumenti corrisposti ai dipendenti, ai titolari di cariche elettive e ai titolari di incarichi con emolumenti a carico della finanza pubblica. Da ultimo, l'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 29 del 2012, ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari, «... e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione». Inoltre, il comma 2 della citata disposizione ha introdotto un ulteriore limite al fine di evitare il cumulo di trattamenti prevedendo che «Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.».

In applicazione del suddetto articolo e' stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, recante «Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.», che e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 aprile 2012, n. 89, e che, in base a quanto previsto nell'art. 8 del decreto stesso e' entrato in vigore il successivo 17 aprile.

La menzionata disciplina si colloca in linea di continuita' con il precedente intervento normativo operato con la legge finanziaria per l'anno 2008, la legge n. 244 del 2007, che all'art. 3, commi 44 ss., gia' poneva il tetto retributivo del primo Presidente della Corte di cassazione, e con il successivo regolamento attuativo, decreto del Presidente della Reupubblica n. 195 del 2011. Peraltro, considerato che il legislatore e' nuovamente intervenuto sulla materia con una normativa di carattere generale, la disciplina contenuta nelle predette norme deve ritenersi superata con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

La presente circolare e' elaborata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ed ha l'obiettivo di fornire indicazioni in merito all'attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

  1. Disciplina sul tetto retributivo

    1.1. Ambito di applicazione

    La ratio della normativa e' quella del contenimento della spesa pubblica attraverso l'imposizione di limiti alle retribuzioni e a tal fine il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'art. 23-ter del citato decreto-legge n. 201 del 2011 impone vincoli precisi e contiene prescrizioni dettagliate per le pubbliche amministrazioni e per i diretti interessati. La disciplina costituisce strumento utile ai fini del raggiungimento di primari obiettivi di finanza pubblica.

    Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri delimitano l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle norme sul tetto.

    In base all'art. 2, nelle fasce o categorie di personale destinatarie del provvedimento rientrano tutti coloro che percepiscono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze e che siano titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con «le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' quelli in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto». Quindi, l'ambito soggettivo di applicazione del decreto riguarda i titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le «pubbliche amministrazioni statali» e sono esclusi dal suo campo di applicazione diretto i titolari di rapporti di lavoro intercorrenti con amministrazioni regionali e locali. Gli stessi sono tuttavia soggetti alla normativa in esame nel caso in cui siano titolari anche di rapporti di lavoro con le amministrazioni che invece rientrano a pieno titolo nell'ambito del regolamento. Sono invece inclusi i titolari di rapporti di lavoro intercorrenti con amministrazioni la cui disciplina organizzativa e' attratta all'ambito statale e, comunque: la Presidenza del Consiglio dei ministri, il...

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