Fissazione del valore limite del parametro per le acque di balneazione del lago Sirio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione;

Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la richiesta della regione Piemonte volta ad ottenere, per l'anno 2006 per le acque del lago Sirio, la deroga al valore limite superiore, stabilito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982, per il parametro ´pHª;

Esaminata la documentazione prodotta al riguardo dalla regione Piemonte;.

Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalita' stabilite dal predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' che ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 dicembre 2006 alla richiesta della regione Piemonte volta ad ottenere, per l'anno 2006 per le acque del lago Sirio, la deroga al valore limite superiore per il parametro ´pHª, a condizione che vengano proseguite le determinazioni delle analisi chimiche, pH, ossigenazione, temperatura, nutrienti, etc., sull'intera colonna d'acqua, a cadenza quindicinale nella stagione balneare, vengano verificate e controllate le popolazioni algali, vengano identificate le specie di cianobatteri e condotti test...

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