DECRETO 5 febbraio 1998 - Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione

dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui

sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,

  1. 318, relativo al regolamento di attuazione di direttive

comunitarie nel settore delle telecomunicazioni ed, in particolare,

l'art. 6, commi 5, 20 e 21, riguardanti l'applicazione dei contributi

richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione generale e

di licenza individuale;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997,

relativo alle disposizioni per il rilascio delle licenze individuali

nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, 5

settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21

ottobre 1995, concernente la determinazione dei contributi per le

autorizzazioni relative all'offerta dei servizi di telecomunicazioni

liberalizzati;

Decreta:

Capo I

Autorizzazioni generali

Art. 1.

Contributo per istruttoria

  1. Le imprese che intendono offrire al pubblico servizi di

    telecomunicazioni sulla base dell'art. 6, com-Jma 3, del decreto del

    Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono tenute al

    pagamento di un contributo, a titolo di rimborso dei costi

    amministrativi connessi allo svolgimento dell'istruttoria relativa a

    ciascun servizio, pari a:

    1. un milione di lire, nel caso di offerta di un servizio di

      telecomunicazioni nell'ambito di uno o piu' comuni, di una o piu'

      province appartenenti ad una stessa regione;

    2. dieci milioni di lire, nel caso di offerta di un servizio di

      telecomunicazioni nell'ambito di piu' regioni.

  2. La dichiarazione prevista dal menzionato art. 6, comma 3, del

    decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 deve

    contenere tutte le informazioni atte a dimostrare l'appartenenza alla

    fattispecie indicata.

  3. Il contributo di cui al comma 1 non e' dovuto nei casi previsti

    dall'art. 22, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della

    Repubblica n. 318 del 1997.

    Art. 2.

    Contributo annuo per controlli e verifiche

  4. Al fine di assicurare la copertura degli oneri relativi al

    controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle

    condizioni previste per l'autorizzazione, le imprese che offrono,

    sulla base di un'autorizzazione generale, servizi di

    telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono tenute al

    pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione

    generale decorre, di un contributo, oltre a quello di cui all'art. 1,

    comma 1, di un milione di lire per ciascuna sede in cui sono

    installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun

    servizio offerto.

Capo II

Licenze individuali

Art. 3.

Contributo per istruttoria e rilascio licenza

  1. Le imprese richiedenti una licenza individuale per l'offerta al

    pubblico delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 6, del decreto

    del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 sono tenute, all'atto

    della presentazione della domanda, al pagamento di un contributo che

    e' determinato sulla base della popolazione potenzialmente

    destinataria dell'offerta. Tale contributo, dovuto a titolo di

    rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria e per

    il rilascio della licenza, e' il seguente:

    1. nel caso di installazione e fornitura di reti di

      telecomunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono l'impiego di

      frequenze radio e quelle che permettono l'accesso alle reti pubbliche

      di telecomunicazioni con l'impiego della tecnologia DECT (Digital

      Enhanced Cordless Telecommunications), nonche' quelle via cavo:

      1) sul territorio nazionale, 120 milioni di lire;

      2) su un territorio avente una popolazione fino a 10 milioni di

      abitanti, 40 milioni di...

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