DECRETO 5 febbraio 1998 - Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
-
318, relativo al regolamento di attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni ed, in particolare,
l'art. 6, commi 5, 20 e 21, riguardanti l'applicazione dei contributi
richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione generale e
di licenza individuale;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997,
relativo alle disposizioni per il rilascio delle licenze individuali
nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, 5
settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21
ottobre 1995, concernente la determinazione dei contributi per le
autorizzazioni relative all'offerta dei servizi di telecomunicazioni
liberalizzati;
Decreta:
Autorizzazioni generali
Art. 1.
Contributo per istruttoria
-
Le imprese che intendono offrire al pubblico servizi di
telecomunicazioni sulla base dell'art. 6, com-Jma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono tenute al
pagamento di un contributo, a titolo di rimborso dei costi
amministrativi connessi allo svolgimento dell'istruttoria relativa a
ciascun servizio, pari a:
-
un milione di lire, nel caso di offerta di un servizio di
telecomunicazioni nell'ambito di uno o piu' comuni, di una o piu'
province appartenenti ad una stessa regione;
-
dieci milioni di lire, nel caso di offerta di un servizio di
telecomunicazioni nell'ambito di piu' regioni.
-
-
La dichiarazione prevista dal menzionato art. 6, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 deve
contenere tutte le informazioni atte a dimostrare l'appartenenza alla
fattispecie indicata.
-
Il contributo di cui al comma 1 non e' dovuto nei casi previsti
dall'art. 22, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318 del 1997.
Art. 2.
Contributo annuo per controlli e verifiche
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Al fine di assicurare la copertura degli oneri relativi al
controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle
condizioni previste per l'autorizzazione, le imprese che offrono,
sulla base di un'autorizzazione generale, servizi di
telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono tenute al
pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione
generale decorre, di un contributo, oltre a quello di cui all'art. 1,
comma 1, di un milione di lire per ciascuna sede in cui sono
installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun
servizio offerto.
Licenze individuali
Art. 3.
Contributo per istruttoria e rilascio licenza
-
Le imprese richiedenti una licenza individuale per l'offerta al
pubblico delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 sono tenute, all'atto
della presentazione della domanda, al pagamento di un contributo che
e' determinato sulla base della popolazione potenzialmente
destinataria dell'offerta. Tale contributo, dovuto a titolo di
rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria e per
il rilascio della licenza, e' il seguente:
-
nel caso di installazione e fornitura di reti di
telecomunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono l'impiego di
frequenze radio e quelle che permettono l'accesso alle reti pubbliche
di telecomunicazioni con l'impiego della tecnologia DECT (Digital
Enhanced Cordless Telecommunications), nonche' quelle via cavo:
1) sul territorio nazionale, 120 milioni di lire;
2) su un territorio avente una popolazione fino a 10 milioni di
abitanti, 40 milioni di...
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