Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico
Dalla data in entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono liberamente determinati dai singoli operatori.
Gli operatori comunicano i prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai soli fini della pubblicita' di cui al regio decreto- legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.
Ciascun operatore comunica entro il 1 marzo ed entro il 1 ottobre di ogni anno, i prezzi di cui al comma 2 che intende applicare, rispettivamente dal 1 giugno e dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma 2.
L'ultimo periodo dell'undicesimo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogato.
Sono altresi' liberamente ed annualmente determinati e comunicati alle regioni ed alle capitanerie di porto competenti per territorio, con le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 4, entro il 1 ottobre di ogni anno con validita' dal 1 gennaio dell'anno successivo, i prezzi delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.