LEGGE 25 agosto 1991, n. 284 - Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche

Coming into Force17 Settembre 1991
End of Effective Date20 Giugno 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/09/02/091G0327/CONSOLIDATED/20110606
Enactment Date25 Agosto 1991
Published date02 Settembre 1991
Official Gazette PublicationGU n.205 del 02-09-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico

  1. Dalla data in entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono liberamente determinati dai singoli operatori.

  2. Gli operatori comunicano i prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai soli fini della pubblicita' di cui al regio decreto- legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.

  3. Ciascun operatore comunica entro il 1 marzo ed entro il 1 ottobre di ogni anno, i prezzi di cui al comma 2 che intende applicare, rispettivamente dal 1 giugno e dal 1 gennaio dell'anno successivo.

  4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma 2.

  5. L'ultimo periodo dell'undicesimo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogato.

  6. Sono altresi' liberamente ed annualmente determinati e comunicati alle regioni ed alle capitanerie di porto competenti per territorio, con le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 4, entro il 1 ottobre di ogni anno con validita' dal 1 gennaio dell'anno successivo, i prezzi delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il

rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79

Art 2.

Interventi di sostegno alle imprese turistiche

  1. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita' del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana e' autorizzata per il...

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