CIRCOLARE 1 aprile 1998, n. 5 - Libera circolazione di oggetti in metallo prezioso provenienti da Stati membri della CE

CIRCOLARE 1 aprile 1998, n. 5.

Libera circolazione di oggetti in metallo prezioso provenienti da Stati membri della CE.

Agli uffici provinciali metrici e, per conoscenza: All'I.C.E. - Informazioni tecniche Alla Confedorafi Alla Federazione nazionale grossisti orafi gioiellieri argentieri All'Ufficio centrale metrico

La normativa italiana sui metalli preziosi, costituita essenziamente dalla legge 30 gennaio 1968, n. 46, e dal relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1970, n. 1496, ha costituito oggetto di rilievi in sede comunitaria, conclusisi con l'apertura di una procedura di infrazione.

Alla stregua dell'art. 5 della legge n. 46 citata "Gli oggetti di platino ...(omissis)... importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica oltre ad essere a titolo legale devono essere muniti ...(omissis)... del marchio di identificazione dell'importatore ...(omissis)...

Tale disposizione comporta che articoli di oreficeria provenienti da Stati membri della Comunita' europea non possano essere commercializzati nell'ambito del mercato nazionale se non previa apposizione di marchio da parte dell'importatore.

Tale operazione, in concreto, non risulta sempre possibile per il rischio che gli oggetti stessi restino deformati o irrimediabilmente rovinati.

In relazione alla presente questione occorre preliminarmente tener presente che: la Corte di giustizia della Comunita' europea ha sancito il principio secondo cui ogni prodoto legalmente fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro deve essere ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro, affermando, altresi', che detto principio e' subordinato solo "alle esigenze imperative attinenti, in particolare, alla efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealta' dei negozi commerciali ed alla difesa del consumatore"; la Corte costituzionale ha, da parte sua, chiarito che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alla legge (e agli altri atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di...

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