LEGGE 30 gennaio 1968, n. 46 - Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

Coming into Force16 Febbraio 1968
End of Effective Date01 Ottobre 1999
Published date16 Febbraio 1968
Enactment Date30 Gennaio 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/02/16/068U0046/CONSOLIDATED/19990803
Official Gazette PublicationGU n.42 del 16-02-1968
CAPITOLO I DEI METALLI PREZIOSI E LORO TITOLI LEGALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I metalli preziosi considerati ai fini della presente legge sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 251

Art 2.

I metalli preziosi di cui al precedente articolo 1 e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione, secondo quanto prescritto dalle norme contenute nei successivi articoli.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 251

Art 3.

Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi.

I titoli legali da garantirsi a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti:

per il platino, 950 millesimi;

per il palladio, 950 millesimi;

per l'oro, 750 millesimi; 585 millesimi; 500 millesimi; 333 millesimi;

per l'argento, 925 millesimi; 835 millesimi; 800 millesimi.

E' tuttavia ammesso qualsiasi titolo superiore al piu' alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al precedente comma.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 251

Art 4.

Gli oggetti di platino, di palladio, oro, argento, fabbricati nel territorio della Repubblica debbono essere al titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione.

Nei lavori di platino l'iridio sara' considerato come platino.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 251

Art 5.

Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica, oltre ad essere al titolo legale, devono essere muniti del marchio del fabbricante estero che abbia il proprio legale rappresentante in Italia e di quello di identificazione dell'importatore, depositato ai sensi del successivo articolo 10.

Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento, quando rechino gia' l'impronta del marchio ufficiale di uno Stato estero, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, potranno essere esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dello importatore, allorche' risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e sempreche' i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 251

Art 6.

Non sono ammesse tolleranze sui titoli dichiarati relativi alle materie prime ed ai lavori in oro e argento, nonche' alle materie prime di platino e palladio.

Per i lavori in platino e palladio sono ammesse le seguenti tolleranze:

  1. nei lavori di platino massiccio e di pura lastra, 5 millesimi; nei lavori di palladio massiccio e di pura lastra, 5 millesimi;

  2. nei lavori di platino a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di palladio a saldatura semplice, 10 millesimi;

  3. nei lavori di filigrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie; in quelli a molte saldature, in quelli vuoti e simili:

di platino: 25 millesimi;

di palladio: 25 millesimi.

Per i lavori in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, e' ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi.

Le tolleranze previste ai punti b) e c) del secondo comma sono ammesse anche per i lavori in argento.

Le modalita' per il riconoscimento delle caratteristiche costruttive previste dai precedenti commi e per l'applicazione delle relative tolleranze, sono fissate dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31. Lo stesso regolamento indichera' anche i metodi ufficiali di analisi da applicare ai fini della presente legge e la misura massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 251

CAPITOLO II DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE
Art 7.

Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento di cui all'articolo 31.

Nell'impronta del marchio sono contenuti un numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede.

Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione e' assegnato dagli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate dal regolamento.

Per le materie prime e gli oggetti di platino e di palladio l'impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd.

I marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto.

Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sara' impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unita mediante saldatura dello stesso metallo.

Gli oggetti di fabbricazione mista di due o piu' metalli preziosi devono portare, quando cio' sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposta sul metallo di peso prevalente.

Gli oggetti costituiti da piu' parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 31.

Salvo i casi previsti dal successivo articolo 17, e' fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 251

Art 8.

I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta a quelli di cui al precedente articolo 7, ma non devono contenere alcuna indicazione atta ad ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 251

Art 9.

Presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e' istituito un registro al quale sono tenuti a iscriversi:

  1. coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;

  2. coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla precedente lettera a).

Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al primo comma del presente articolo gli interessati devono presentare domanda alla camera di commercio competente per territorio in cui hanno la residenza ed unire alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'iscrizione nel registro delle camere di commercio, Industria, artigianato ed agricoltura e' soggetta alla tassa di concessione governativa, prevista dal n. 204 della tabella allegato A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121.

A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verra' pubblicato ogni anno il registro nazionale dei fabbricanti ed importatori, con l'indicazione del loro marchio di identificazione, ricavato dai registri provinciali delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art 9.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 251

Art 10.

Chiunque vende platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere e chiunque fabbrica od importa oggetti contenenti gli anzidetti metalli preziosi e' tenuto ad apporre il proprio marchio di identificazione sui metalli e sugli oggetti posti in vendita.

Per ottenere il marchio di cui al precedente comma gli interessati debbono farne richiesta all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla richiesta stessa il certificato di iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 9 e la quietanza di versamento, presso l'ufficio stesso, del diritto erariale di saggio e marchio di lire 25.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di lire 100 mila se trattasi di aziende industriali.

Il diritto di cui al comma precedente e' raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.

La concessione dei marchi e' soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla meta' di quello indicato al secondo e terzo comma del presente articolo, da...

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