Legittimità

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Rivista penale 3/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 15 GENNAIO 2013, N. 1856
(UD. 11 DICEMBRE 2012)
PRES. MANNINO – EST. RAMACCI – P.M. DELEHAYE (DIFF.) – RIC. FAVILLI
Prevenzione infortuni y Destinatari di norme y
Responsabilità del medico competente y Obbligo di
collaborazione con il datore di lavoro y Sussisten-
za y Richiesta espressa di intervento y Necessità y
Esclusione.
. In tema di igiene e sicurezza sul lavoro, il reato di cui al
combinato disposto degli artt. 25, comma 1, lett. a), e 58,
comma 1, lett. c), del D.L.vo n. 81/2008 (come modif‌icato
dall’art. 41 del D.L.vo n. 106/2009), previsto a carico del
“medico competente” il quale non collabori con il datore
di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione
nella valutazione dei rischi è conf‌igurabile anche in
assenza di sollecitazioni da parte del datore di lavoro,
comportando il dovere di collaborazione anche quello di
svolgere, quando necessario, un’attività propositiva e di
informazione . (Mass. Redaz.) (d.l.vo 9 aprile 2008, n.
81, art. 25; d.l.vo 9 aprile 2008, n. 81, art. 58) (1)
(1) In senso analogo, anche se in riferimento alla f‌igura del responsa-
bile del servizio di prevenzione e di protezione, si esprime Cass. pen.,
sez. IV, 27 gennaio 2011, Di Mascio, in questa Rivista 2012, 566. Sot-
tolinea inoltre l’autonoma posizione di garanzia, in materia sanitaria,
che assume il medico competente ad effettuare le visite mediche sui
lavoratori addetti alle lavorazioni industriali, anche Cass. pen., sez.
IV, 26 febbraio 2001, Camposano P. ed altri, ivi 2002, 170.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Pisa. con sentenza dell’1 dicembre
2011. Ha condannato Francesca Favilli alla pena dell’am-
menda, riconoscendola responsabile della contravvenzio-
ne di cui all’art. 25. comma 1. lett. a) in relazione all’art.
58, comma 1, lett. e) (Recte: lett. C - N.d.R.) del D.L.vo
81/2008 come modif‌icato dall’art. 41 del D.L.vo 106/09
perché, in qualità di “medico competente” presso l’azienda
Toscopelli s.r.l., non collaborava con il datore di lavoro e
con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione
dei rischi, anche ai f‌ini della programmazione della sorve-
glianza sanitaria, all’attività di formazione e informazione
nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e
alla organizzazione del servizio di primo soccorso conside-
rando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le
peculiari modalità organizzative del lavoro.
Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per
cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione
dell’art. 25, lettera a) del D.L.vo 81/2008. Osservando che
il generico riferimento del dato normativo al dovere di
collaborazione del “medico competente” con il datore di
lavoro presuppone un compito ausiliario ed accessorio,
essendo il medico privo di poteri coercitivi sull’obbligato
principale (datore di lavoro o responsabile della sicurez-
za), cosicché l’ambito di imputazione di responsabilità
deve essere delimitato tenendo conto di tale particolare
posizione che gli impedisce di sostituirsi all’obbligato
principale e non prevede alcun obbligo di denuncia o se-
gnalazione alle autorità preposte.
Da ciò conseguirebbe la necessità di valutare la respon-
sabilità del “medico competente” in relazione al contegno
di volta in volta tenuto dall’obbligato principale, che è il
soggetto cui spetta richiederne la collaborazione, quando
effettivamente egli l’abbia resa possibile.
Contesta, conseguentemente, la diversa interpreta-
zione della norma prospettata dal giudice del merito, il
quale avrebbe invece ritenuto che la collaborazione cui
il “medico competente” è tenuto implichi anche un’atti-
vità di tipo propositivo. Comportante la sottoposizione al
datore di lavoro dei rilievi e delle proposte concernenti
la valutazione dei rischi che coinvolgono le sue specif‌iche
competenze in campo sanitario.
Osserva, a tale proposito, che una siffatta interpretazio-
ne amplierebbe oltremodo il signif‌icato del termine “colla-
borazione” utilizzato dal legislatore. Mentre rimarrebbero
comunque sottratte dall’ambito di operatività della di-
sposizione tutte le ipotesi di collaborazione inadeguata,
incompleta o erronea. Un ulteriore limite per il “medico
competente” sarebbe inoltre rappresentato dalla impos-
sibilità di ottenere informazioni diverse da quelle che è
possibile ottenere dal datore di lavoro o dall’espletamento
della propria attività, mentre serie diff‌icoltà si presen-
terebbero nel dimostrare l’eventuale omissione, in man-
canza di indicazioni specif‌iche sulla forma delle eventuali
segnalazioni effettuate dal medico nello svolgimento della
funzione propositiva così attribuitagli.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazio-
ne di legge, osservando che le era stato recapitato un foglio
di prescrizioni con il quale le si imponeva di provvedere
agli adempimenti omessi nel termine assegnato ma che,
nel frattempo, l’azienda aveva già provveduto all’adempi-
mento, cosicché nel dubbio sulla condotta da tenere, aveva
inviato una memoria difensiva all’organo ispettivo ed alla
Procura della Repubblica chiedendo di essere esonerata
dall’obbligo o di ottenere, unitamente ad una proroga del
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termine, indicazioni ulteriori, ma a tale sua richiesta non
perveniva alcuna risposta.
Ritiene, dunque, di poter essere rimessa nei termini
per poter adempiere o di poter essere prosciolta in con-
siderazione del fatto che il particolare svolgimento degli
eventi escluderebbe ogni prof‌ilo di colpa.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato.
Il “medico competente”, secondo la def‌inizione fornita
dall’art. 2, lettera h) D.L.vo 81/2008, è il medico che, in
possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e pro-
fessionali di cui all’articolo 38, collabora, secondo quanto
previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai
f‌ini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso
per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al decreto legislativo 81/2008.
Come correttamente osservato nel provvedimento
impugnato, l’attività di collaborazione del “medico com-
petente”, già prevista dall’ ormai abrogato art. 17 D.L.vo
626/1994, ma limitata alla predisposizione dell’attuazione
delle misure per la tutela della salute e dell’integrità
psico-f‌isica dei lavoratori sulla base della specif‌ica cono-
scenza dell’organizzazione dell’azienda, ovvero dell’unità
produttiva e delle situazioni di rischio, è stata ampliata dal
D.L.vo 81/2008 che, nell’art. 25, la estende anche alla pro-
grammazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,
all’attività di formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori, per la parte di competenza e alla organizzazione
del servizio di primo soccorso, considerando i particolari
tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità
organizzative del lavoro.
Originariamente, per la violazione degli obblighi di col-
laborazione non era prevista alcuna sanzione penale, in-
trodotta successivamente con l’art. 35, comma 1 del D.L.vo
106/2009 che ha modif‌icato l’art. 58 del D.L.vo 81/2008.
La introduzione della sanzione penale ad opera del
d.lvo 106/2009 riguarda, peraltro, come pure osservato nel
provvedimento impugnato, il solo “medico competente”,
mentre resta sottratto alla sanzione penale per mancata
collaborazione il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione cui pure è demandato un ruolo ausiliario.
5. In maniera pienamente condivisibile il provvedimen-
to impugnato pone in rilievo, oltre alla evidente disparità
di trattamento di situazioni analoghe, anche la estrema
genericità del modello di condotta sanzionato dalla dispo-
sizione che il giudice del merito è stato chiamato ad appli-
care con le modalità oggetto di contestazione in ricorso.
Osserva il Tribunale che la prospettazione della difesa,
secondo la quale, in considerazione del fatto che l’obbligo di
redigere il documento di valutazione dei rischi ricade esclu-
sivamente sul datore di lavoro ed il “medico competente”
non potrebbe ad esso surrogarsi nell’adempimento, così che
la responsabilità della mancata predisposizione del docu-
mento non potrebbe in nessun caso essere fatta ricadere
sul “medico competente”, non è condivisibile, in quanto allo
stesso non è affatto richiesto l’adempimento di un obbligo
altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo
di collaborazione, espletabile anche mediante l’esauriente
sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte
in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue
competenze professionali in materia sanitaria.
Viene così delimitato l’ambito degli obblighi imposti
dalla norma al “medico competente”, adempiuti i quali,
l’eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro restereb-
be imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente
dell’art. 55, comma 1, lett. a) D.L.vo 81/2008.
6. Tale assunto non viene condiviso, come si è detto,
dalla ricorrente, la quale propone una interpretazione più
restrittiva della disposizione in esame, limitando l’obbligo
di collaborazione a quelle attività nelle quali il “medico
competente” viene direttamente coinvolto dal datore di
lavoro, accedendo così alla tesi prospettata da autorevole
dottrina ma non condivisa dal Tribunale.
La questione implica, in primo luogo, una adeguata indi-
viduazione del ruolo assegnato al “medico competente” nel-
l’ambito dell’organizzazione aziendale, ruolo che la dottrina
citata qualif‌ica di mera consulenza, evidenziando l’anomalia
della sottoposizione alla sanzione penale (che non colpisce
l’altra f‌igura professionale del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione cui pure è attribuito il ruolo di
consulente del datore di lavoro), nonostante il fatto che il
“medico competente” non possa obbligare il datore di lavoro
a consultarlo né disponga di alcuna possibilità di iniziativa
nella gestione del processo di valutazione del rischio.
7. Deve osservarsi, a tale proposito, che l’ambito di attri-
buzione di compiti consultivi al “medico competente” è sta-
to già oggetto di valutazione da parte della giurisprudenza
di questa Corte con riferimento alla normativa previgente,
considerando la f‌igura professionale in esame - introdotta,
per la prima volta, dall’art. 33 D.P.R. 303/1956 - ed osservan-
do che la competenza cui si riferiva la richiamata disposi -
zione riguardava sia la valutazione delle condizioni di salu-
te, avuto riguardo alle sostanze cui il lavoratore è esposto,
sia la coadiuvazione del datore di lavoro/dirigente, tenendo
conto dell’esito delle visite effettuate, nella individuazione
dei rimedi, anche di quelli dettati dal progresso della tec-
nica, da adottare contro le sostanze tossiche o infettanti o
comunque nocive, escludendo, così, una posizione mera-
mente esecutiva ed attribuendo al “medico competente” un
ruolo propulsivo che determinava, quale conseguenza, l’as-
sunzione di una autonoma posizione di garanzia in materia
sanitaria (Sez. IV n. 5037, 6 febbraio 2001).
A conclusioni analoghe si è pervenuti anche succes-
sivamente, osservando che il medico aziendale è un
collaboratore necessario del datore di lavoro, dotato di
professionalità qualif‌icata per coadiuvarlo nell’esercizio
della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro dove essa
è obbligatoria, aggiungendo che la sorveglianza sanitaria,
pur costituendo un obbligo per il datore di lavoro per la
tutela dell’integrità psicof‌isica dei lavoratori, deve essere
svolta attraverso la collaborazione professionale del me-
dico aziendale (Sez. III n. 1728, 21 gennaio 2005).
Del resto, il ruolo di consulente del datore di lavoro è
stato attribuito anche al responsabile del servizio di pre-
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venzione e protezione in tale specif‌ica materia, osservando
che lo stesso, sebbene privo di capacità immediatamente
operative sulla struttura aziendale, svolge il compito di
prestare “ausilio” al datore di lavoro nella individuazione
e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e
nella elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché
di informazione e formazione dei lavoratori come disposto
dall’articolo 33 del D.L.vo 81/2008. Da ciò consegue che,
pur restando il datore di lavoro il titolare della posizione
di garanzia nella specif‌ica materia, facendo a lui capo l’ob-
bligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare
il documento contenente le misure di prevenzione e pro-
tezione in collaborazione con il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, non può escludersi una con-
corrente responsabilità per il verif‌icarsi di un infortunio
possa prof‌ilarsi anche nei confronti di detto responsabile
il quale, ancorché privo di poteri decisionali e di spesa
tali da consentire un diretto intervento per rimuovere le
situazioni di rischio, può rispondere del fatto quando sia
oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa
che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare,
dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto
seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle ne-
cessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione
(così Sez. IV n. 2814, 27 gennaio 2011).
Deve dunque ritenersi corretta la funzione consultiva
attribuita al “medico competente” nell’ambito del rappor-
to di collaborazione che la legge gli attribuisce ma una
eccessiva delimitazione di tale ruolo nei termini indicati
in ricorso non può ritenersi corretta.
8. Occorre innanzitutto non dimenticare che le f‌inalità
del D.L.vo 81/2008 sono quelle di assicurare la tutela della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che la valu-
tazione dei rischi· def‌inita dall’art. 2, comma 1, lett. q) del
D.L.vo 81/2008 come la “valutazione globale e documentata
di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori pre-
senti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano
la propria attività, f‌inalizzata ad individuare le adeguate
misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il pro-
gramma delle misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza”. È attribuita dall’art.
29 del medesimo D.L.vo al datore di lavoro, per il quale co-
stituisce, ai sensi dell’art. 17, un obbligo non derogabile.
È evidente, avuto riguardo all’oggetto della valutazione
dei rischi, che il datore di lavoro deve essere necessaria-
mente coadiuvato da soggetti quali. Appunto, il “medico
competente”, portatori di specif‌iche conoscenze professio-
nali tali da consentire un corretto espletamento dell’obbli-
go mediante l’apporto di qualif‌icate cognizioni tecniche.
L’espletamento di tali compiti da parte del “medico
competente” comporta una effettiva integrazione nel
contesto aziendale e non può essere limitato, ad avviso
del Collegio, ad un ruolo meramente passivo in assenza
di opportuna sollecitazione da parte del datore di lavoro.
anche se il contributo propulsivo richiesto resta limitato
alla specif‌ica qualif‌icazione professionale.
Del resto, l’importanza del ruolo sembra essere stata
riconosciuta dallo stesso legislatore il quale, nel modif‌icare
l’originario contenuto dell’art. 58, ha introdotto la sanzione
penale solo con riferimento alla valutazione dei rischi.
Tale scelta interpretativa, contrariamente a quanto af-
fermato in ricorso, non presenta diff‌icoltà insormontabili
nella individuazione del modello di condotta sanzionabile
perché, come correttamente osservato nel provvedimento
impugnato, l’ambito della responsabilità penale resta con-
f‌inato nella violazione dell’obbligo di collaborazione che,
come si è detto, comprende anche un’attività propositiva e
di informazione che il medico deve svolgere con riferimen-
to al proprio ambito professionale ed il cui adempimento
può essere opportunamente documentato o comunque
accertato dal giudice del merito caso per caso.
9. Altrettanto correttamente il provvedimento impu-
gnato fornisce adeguata risposta alle obiezioni, pure sol-
levate in ricorso, riguardo alla circostanza che la condotta
del “medico competente”, proprio per il ruolo assegnatogli,
non potrebbe assumere rilevanza penale in caso di totale
inerzia del datore di lavoro che non provvede all’avvio
della procedura di valutazione dei rischi d cui all’art. 29
D.L.vo 81/2008.
Osserva infatti il giudice del merito che, in tema di
valutazione dei rischi, il “medico competente” assume ele-
menti di valutazione non soltanto dalle informazioni che
devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di
cui all’art. 18, comma 2, ma anche da quelle che può e deve
direttamente acquisire di sua iniziativa, ad esempio in oc-
casione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all’art. 25,
lettera I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori
sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti.
Tale approccio interpretativo appare pienamente
condivisibile e perfettamente in linea con le f‌inalità del
decreto legislativo in esame.
10. Parimenti corretta e conforme al tenore letterale
delle disposizioni richiamate e, segnata mente, dell’art. 25,
lettera a) D.L.vo 81/2008, risulta l’affermazione secondo la
quale la violazione dell’obbligo sanzionata penalmente dal-
l’art. 58 lett. c) D.L.vo 81/2008 riguarda ogni inosservanza
e non anche la totale violazione dell’obbligo medesimo.
Il provvedimento impugnato non presenta dunque, sul
punto, alcun prof‌ilo di illegittimità.
11. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferi-
mento al secondo motivo di ricorso.
Va infatti rilevato, in primo luogo, che lo stesso risulta
articolato esclusivamente in fatto, con riferimento ad atti
del procedimento il cui esame è precluso al giudice di
legittimità.
In ogni caso, con accertamento in fatto privo di cadute
logiche o manifeste incongruenze e, in quanto tale, non
censurabile in questa sede, il giudice del merito ha dato
atto della circostanza che l’azienda non aveva esattamen-
te adempiuto alle prescrizioni imposte cui faceva riferi-
mento la memoria inviata dalla ricorrente all’USL ed alla
Procura della Repubblica e che solo in un secondo tempo
ella aveva adempiuto alle prescrizioni medesime, dandone
comunicazione con un documento indicato come «inte-
grazione al documento di valutazione dei rischi».

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