DECRETO 21 Giugno 2007 - Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita', vittime di discriminazioni.

DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA' E MINISTERO DELLA

SOLIDARIETA' SOCIALE

IL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA' di concerto con

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni", ed in particolare gli articoli 3 e 4;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 (Legge di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181), art. 1, comma 19;

Decreta:

Art. 1.

Legittimazione ad agire

  1. Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullita', in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunita', di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale.

    Art. 2.

    Requisiti per il riconoscimento della legittimazione ad agire

  2. Il riconoscimento della legittimazione ad agire, effettuato con le modalita' di cui all'art. 1 e valutato sulla base della finalita' statutaria e della stabilita' dell'organizzazione, e' subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

    1. essere costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed essere effettivamente operante da almeno tre anni;

    2. essere in possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica che preveda come scopo esclusivo o preminente la promozione della parita' di trattamento e la tutela dei diritti delle persone con disabilita' ovvero il contrasto ai fenomeni di discriminazione senza fini di lucro;

    3. non aver riportato condanne, ancorche' non definitive, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, in relazione all'attivita' dell'associazione o ente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;

    4. non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;

    5. non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione o l'ente, con riferimento al rappresentante legale.

    Art. 3.

    Richiesta di riconoscimento della legittimazione ad agire

  3. La domanda contenente la richiesta di riconoscimento deve essere presentata entro il 30 aprile o il...

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