DECRETO 21 Giugno 2007 - Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita', vittime di discriminazioni.
SOLIDARIETA' SOCIALE
IL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA' di concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni", ed in particolare gli articoli 3 e 4;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 (Legge di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181), art. 1, comma 19;
Decreta:
Art. 1.
Legittimazione ad agire
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Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullita', in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunita', di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale.
Art. 2.
Requisiti per il riconoscimento della legittimazione ad agire
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Il riconoscimento della legittimazione ad agire, effettuato con le modalita' di cui all'art. 1 e valutato sulla base della finalita' statutaria e della stabilita' dell'organizzazione, e' subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
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essere costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed essere effettivamente operante da almeno tre anni;
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essere in possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica che preveda come scopo esclusivo o preminente la promozione della parita' di trattamento e la tutela dei diritti delle persone con disabilita' ovvero il contrasto ai fenomeni di discriminazione senza fini di lucro;
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non aver riportato condanne, ancorche' non definitive, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, in relazione all'attivita' dell'associazione o ente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;
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non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;
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non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione o l'ente, con riferimento al rappresentante legale.
Art. 3.
Richiesta di riconoscimento della legittimazione ad agire
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La domanda contenente la richiesta di riconoscimento deve essere presentata entro il 30 aprile o il...
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