Legislazione e prassi amministrativa

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine437-439

Page 437

@I. D.P.C.M. 30 gennaio 2002, n. 29. Modificazioni dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di carburanti di sostituzione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 60 del 26 marzo 2002)

1. (Campo di applicazione). 1. Il presente decreto stabilisce, al fine della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche relative al contenuto di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata.

2. (Definizione). 1. Ai fini del presente decreto, si intende per benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 e 2710 00 36.

3. (Specifiche relative ai composti ossigenati organici). 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è vietata l'immissione sul mercato di miscele di benzina senza piombo non conformi alle specifiche relative al contenuto di composti ossigenati organici, di cui all'allegato al presente decreto.

4. (Libera circolazione). 1. L'immissione sul mercato di miscele di benzina conformi alle prescrizioni del presente decreto non è soggetta a restrizioni o ad impedimenti.

5. (Controllo della conformità e presentazione di relazioni). 1. Al fine dei controlli sulla conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3 si applicano i metodi analitici di cui all'allegato al presente decreto.

  1. Il controllo del tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina viene effettuato secondo modalità stabilite, entro il 31 maggio 2002, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, che istituisce il sistema nazionale di controllo della qualità dei combustibili, tenuto conto della normativa CEN, ove emanata.

  2. Le raffinerie ed i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative al tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina esitate sul mercato interno, secondo quanto previsto al comma 2.

  3. A partire dal 30 giugno 2002, ed ogni anno entro il 30 giugno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presenta alla Commissione europea la sintesi dei dati sul tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina relativa all'anno civile precedente sulla base dello schema comune che verrà stabilito dalla Commissione europea.

  4. Le competenze in materia di controlli, nonché di raccolta, elaborazione e sintesi dei dati ai fini del presente decreto sono demandate ai soggetti individuati all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge 4 novembre 1997, n. 413, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280.

    (Si omette l'allegato)

    @II. Provv. (Ag. Entr.) 1 febbraio 2002. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 48 del 26 febbraio 2002)

    È accertato il mancato funzionamento...

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