Legislazione e prassi amministrativa

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2012
Legislazione e prassi
amministrativa
I
D.M. (Min. giust.) 8 novembre 2011. Proroga termini per man-
cato funzionamento dell’uff‌icio del giudice di pace di Mineo
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 1 del 2 gennaio 2012).
In conseguenza del mancato funzionamento dell’uff‌icio del
giudice di pace di Mineo nel giorno 3 ottobre 2011 per assenza di
tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di scaden-
za per il compimento dei relativi atti presso il predetto uff‌icio o a
mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato
o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica.
II
D.M. (Min. amb.) 10 novembre 2011, n. 219. Regolamento re-
cante modif‌iche e integrazioni al decreto ministeriale del 18
febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione
del sistema di controllo della tracciabilità dei rif‌iuti (SISTRI)
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 4 del 5 gennaio 2012).
1. 1. Al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 concernente
«Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rif‌iuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14 bis del decreto legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Uff‌iciale 26 aprile 2011, n. 95, sono apportate le seguen-
ti modif‌iche ed integrazioni:
a) all’articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’Ar-
ma dei Carabinieri gestisce i processi ed i f‌lussi di informazioni
contenuti nel SISTRI.»;
b) all’articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole «all’uti-
lizzo» sono soppresse le parole: «e alla custodia»;
c) all’articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole «dispo-
sitivo USB,» sono soppresse le parole: «e/o», dopo le parole «di-
spositivo black box» sono aggiunte, in f‌ine, le parole: «, nonchè il
dispositivo USB per l’interoperabilità di cui all’articolo 8, comma
1 ter»;
d) all’articolo 2, comma 1, lettera i), le parole «e che ha
accesso al» sono sostituite dalla parola: «del», le parole «per la
creazione della f‌irma elettronica;» sono sostituite dalle seguenti:
«e, ove presente, del dispositivo USB per l’interoperabilità;»;
e) all’articolo 2, comma 1, la lettera l) è sostituita dalla se-
guente: «l) «unità locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme
delle unità operative, nelle quali l’operatore esercita stabilmente
una o più attività di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1;»;
f) all’articolo 2, comma 1, è aggiunta, in f‌ine, la seguente let-
tera: «l bis) «unità operativa»: reparto, impianto o stabilimento,
all’interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente
originati rif‌iuti.»;
g) all’articolo 3, comma 1, è aggiunta, in f‌ine, la seguente let-
tera: «i bis) i soggetti individuati con uno o più decreti ai sensi
dell’articolo 188 ter, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modif‌icazioni.»;
h) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Rif‌iuti urbani della regione Campania). - 1. Al f‌ine di
attuare quanto previsto all’ articolo 2, comma 2 bis, del decreto
legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi
di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all’articolo
3, comma 1, i comuni della Regione Campania e le imprese di tra-
sporto dei rif‌iuti urbani del territorio della stessa regione.».
i) all’articolo 6, comma 1, le parole «sito internet http://www.
sistri.it/» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo SI-
STRI.»;
l) all’articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nel
caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori
rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso è
conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni succes-
sivi. A tal f‌ine i predetti operatori inoltrano apposita domanda
al SISTRI accedendo all’area «gestione aziende» disponibile sul
portale SISTRI in area autenticata, oppure inviando, mediante
posta elettronica o via fax, il modello disponibile sul portale
informativo SISTRI.»;
m) all’articolo 8, comma 1, dopo le parole «perfezionata
la» sono aggiunte le parole: «prima fase della», dopo le parole
«operatori iscritti» sono aggiunte le parole: «, entro i successivi
trenta giorni,»;
n) all’articolo 8, comma 1, lettera c), le parole «sito internet
www.sistri.it/.» sono sostituite dalle seguenti: «portale informa-
tivo SISTRI.»;
o) all’articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti
commi:
«1 bis. All’esito del perfezionamento della procedura di iscri-
zione, con la consegna dei dispositivi previsti nel precedente
comma, gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi di
cui alla lettera a) del comma 1 per unità locali e unità operati-
ve, o per attività soggette all’obbligo di iscrizione al SISTRI, già
iscritte. Tali dispositivi possono contenere f‌ino ad un massimo di
tre certif‌icati elettronici associati alle persone f‌isiche individua-
te dall’operatore; le persone f‌isiche devono essere individuate tra
persone diverse da quelle il cui nominativo è già inserito in altri
dispositivi richiesti per la medesima unità locale/unità operativa
/attività soggetta all’obbligo di iscrizione al SISTRI. Il numero
massimo di dispositivi che possono essere richiesti nonchè il
relativo costo sono indicati nell’allegato IA.
1 ter. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le
condizioni previste nell’articolo 21 bis possono chiedere la conse-
gna dei dispositivi USB per l’interoperabilità.».
p) all’articolo 8, comma 2, all’inizio del comma 2 la parola
«Agli» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto ai suc-
cessivi commi 3 e 4 bis, agli»;
q) all’articolo 8, comma 3, dopo le parole «dal comma 2» sono
inserite le seguenti: «e fatto salvo quanto previsto dal comma 4
bis»;
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leg LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
3/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
3/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
r) all’articolo 8, è aggiunto, in f‌ine, il seguente comma: «4
bis. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, la consegna dei
dispositivi aggiuntivi di cui al comma 1 bis e dei dispositivi per
l’interoperabilità di cui al comma 1 ter, avviene tramite servizio
di consegna degli stessi all’operatore che ne ha fatto richiesta.».
s) all’articolo 9, al comma 1, è aggiunto, in f‌ine, il seguente
periodo: «Il titolare del dispositivo è responsabile della custodia
dello stesso.»;
t) all’articolo 9, comma 2, dopo la parola «richiesta.» è aggiun-
to, in f‌ine, il seguente periodo: «Nel caso di unità locali o unità
operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di
controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma
scritta al SISTRI, è consentito custodire i dispositivi USB presso
altra unità locale o unità operativa fermo restando l’obbligo di
renderli disponibili in qualunque momento all’autorità di con-
trollo che ne faccia richiesta.»;
u) all’articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente
comma: «2 bis. I dispositivi USB per l’interoperabilità sono cu-
stoditi nelle modalità indicate all’articolo 21 bis, comma 5.»;
v) all’articolo 10, comma 2, dopo la parola «L’installazione,»
sono aggiunte le seguenti: «la disinstallazione,»;
z) all’articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.
In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai
servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il
funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio,
oppure qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che
rendano tecnicamente impraticabile l’installazione delle appa-
recchiature medesime, il SISTRI, a seguito di una valutazione
effettuata dal proprio personale, può decidere di non proce-
dere all’installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo
impianto, fermo restando l’obbligo di iscrizione al SISTRI e di
effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l’obbligo di
cui all’articolo 11, comma 3, è tenuto a comunicare al SISTRI
ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il
rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitorag-
gio. La comunicazione è effettuata entro e non oltre tre mesi dal
verif‌icarsi dell’evento che comporta tale variazione.»;
aa) all’articolo 10, è aggiunto, in f‌ine, il seguente comma: «3
bis. L’obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio è
a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state instal-
late. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori degli
impianti sono tenuti a preservare la funzionalità delle predette
apparecchiature.»;
bb) all’articolo 11, comma 1, le parole «sito internet http://
www.sistri.it/.» sono sostituite dalle seguenti: «portale informa-
tivo SISTRI.»;
cc) all’articolo 11, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2.
La persona f‌isica, cui è associato il certif‌icato elettronico conte-
nuto nel dispositivo USB, è il titolare della f‌irma elettronica che
risponde solo del corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei
dati ricevuti.»;
dd) all’articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo la parola
«impresa» sono aggiunte le seguenti parole: «o dal delegato di
altra unità locale dell’ente o dell’impresa»;
ee) all’articolo 12, comma 1, dopo le parole «a causa di»
sono inserite le parole: «ritardata consegna dei dispositivi in
fase di prima iscrizione, nonchè», le parole «dei dispositivi,»
sono sostituite dalle parole: «degli stessi,» e sono aggiunti, in
f‌ine, i seguenti periodi: «Qualora anche il soggetto tenuto alla
compilazione della parte precedente o successiva della scheda
medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi
informatici necessari a causa di ritardata consegna dei dispo-
sitivi in fase di prima iscrizione, nonchè furto, perdita, distru-
zione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura
della rete di trasmissione dati, ciascuno dei soggetti interessati
deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione,
al SISTRI il verif‌icarsi delle predette condizioni. In tal caso le
movimentazioni dei rif‌iuti sono annotate su un’apposita Scheda
SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale
SISTRI accedendo all’area autenticata. Le informazioni relative
alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel si-
stema entro le ventiquattro ore successive alla cessazione delle
condizioni che hanno generato la mancata compilazione della
scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al perio-
do precedente è di settantadue ore.»;
ff) all’articolo 12, comma 2, le parole «sito internet www.
sistri.it,» sono sostituite dalle seguenti: «portale SISTRI acce-
dendo all’area autenticata,» ed è aggiunto, in f‌ine, il seguente
periodo: «Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo
precedente è di settantadue ore.»;
gg) all’articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente
comma:
«1 bis. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26
maggio 2011, f‌ino allo scadere del termine di cui all’articolo 12,
comma 2, del decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modif‌iche
e integrazioni, qualora conferiscano i rif‌iuti ad imprese o enti
che raccolgono e trasportano rif‌iuti speciali a titolo professiona-
le, che utilizzano il SISTRI, comunicano i propri dati, necessari
per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTA-
ZIONE, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche
la sezione del produttore del rif‌iuto, inserendo le informazioni
ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI
- AREA MOVIMENTAZIONE, f‌irmata dal produttore del rif‌iuto,
deve essere consegnata al conducente del mezzo di trasporto.
Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve
essere conservata presso il produttore del rif‌iuto, che è tenuto a
conservarla per tre anni. Il gestore dell’impianto di recupero o
smaltimento dei rif‌iuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e tra-
smettere al produttore dei rif‌iuti stessi la copia della Scheda SI-
STRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al f‌ine di attestare
l’assolvimento della sua responsabilità.».
hh) all’articolo 15, comma 2, le parole «sito internet www.si-
stri.it» sono sostituite dalle seguenti: «portale SISTRI acceden-
do all’area autenticata»;
ii) all’articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In
tutti i casi in cui si verif‌ichi un’ipotesi di sospensione o cessazio-
ne dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei di-
spositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali
dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione
sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in
caso di chiusura di un’unità locale, gli operatori iscritti devono
comunicare in forma scritta al SISTRI il verif‌icarsi di uno dei
predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione
al Registro delle imprese dell’evento, e provvedere alla restitu-
zione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per
l’interoperabilità, dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a
mezzo raccomandata A/R, inviando gli stessi, unitamente al re-
lativo modulo di restituzione disponibile sul portale informativo
SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo
44, 00147 Roma.»;
ll) all’articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, in tutti i casi in
cui si verif‌ichino cambiamenti nella titolarità dell’azienda o del

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