Legislazione e prassi amministrativa

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I

D.L.vo 6 maggio 2011, n. 68. Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 109 del 12 maggio 2011).

(Estratto)

CAPO II

AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE PROVINCE

17. (Tributi propri connessi al trasporto su gomma). 1. A decorrere dall’anno 2012 l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell’articolo 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. L’aliquota dell’imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento. A decorrere dall’anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l’aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle suddette delibere di variazione.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 2011, è approvato il modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L’imposta è corrisposta con le modalità del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. L’accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l’Agenzia delle entrate con proprio provvedimento adegua il modello di cui al comma 3 prevedendo l’obbligatorietà della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle province. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all’imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n. 1216 del 1961. Le province possono stipulare convenzioni non onerose con l’Agenzia delle entrate per l’espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta, nonchè per le attività concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall’Agenzia delle entrate.

5. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall’articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 56, comma 11, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate le misure dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a I.V.A. e la relativa misura dell’imposta sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.

7. Con il disegno di legge di stabilità, ovvero con disegno di legge ad essa collegato, il Governo promuove il riordino dell’IPT di cui all’articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in conformità alle seguenti norme generali:

  1. individuazione del presupposto dell’imposta nella registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive intestazioni;

  2. individuazione del soggetto passivo nel proprietario e in ogni altro intestatario del bene mobile registrato;

  3. delimitazione dell’oggetto dell’imposta ad autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi;

  4. determinazione uniforme dell’imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento;

  5. coordinamento ed armonizzazione del vigente regime delle esenzioni ed agevolazioni;

  6. destinazione del gettito alla provincia in cui ha residenza o sede legale il soggetto passivo d’imposta.

    8. Salvo quanto previsto dal comma 6, fino al 31 dicembre 2011 continua ad essere attribuita alle province l’IPT con le modalità previste dalla vigente normativa. La riscossione può essere effettuata dall’ACI senza oneri per le province, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l’ACI stesso.

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    II

    D.M. (Min. trasp.) 10 maggio 2011. norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria m1, n1, o1 e o2 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 185 del 10 agosto 2011).

    1. 1. I dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli delle categorie M1, N1, O1 e O2, devono essere costruiti a regola d’arte per assicurare la sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati.

    2. Si presumono costruiti a regola d’arte i dispositivi conformi alla norma UNI 11313.

    3. La valutazione di conformità alla norma UNI 11313 è effettuata da un organismo di certificazione accreditato in conformità al Regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ed è attestata dalla apposizione del marchio di conformità UNI, da parte del fabbricante.

    2. 1. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità e di informazione dell’utilizzatore equivalente a quello disposto dall’articolo 1.

    2. Nel caso di dispositivi di cui al comma 1 per i quali non è prevista la presenza di un marchio di conformità, essi devono essere muniti di altro mezzo che ne dimostri ed attesti l’idoneità all’uso cui essi sono destinati e corredati con documenti atti a garantirne l’affidabilità ed i livelli di informazione per l’utente equivalenti a quelli di cui all’articolo 1.

    3. I dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117 soddisfano i requisiti di cui ai commi precedenti.

    4. L’equivalenza dei livelli di sicurezza, affidabilità ed informazione per l’utilizzatore, garantiti dai dispositivi di cui al presente articolo, è valutata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

    3. 1. Sino al 31 marzo 2013, in alternativa alle prescrizioni del presente decreto, possono essere posti in commercio i dispositivi supplementari di aderenza conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002.

    2. A decorrere dal 1° aprile 2013, è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 13 marzo 2002.

    III

    Par. 6 luglio 2011, n. 3644. richiesta parere in merito a corretta interpretazione art. 60 legge n. 120/2010. rif. prot. n. 3159 del 20 maggio 2011.

    Con riferimento alla richiesta di parere qui inoltrata con la nota in riscontro, si precisa quanto segue.

    L’art. 60 della legge n. 120/2010 rinvia ad un decreto ministeriale, che non è stato ancora emanato, e che diverrà efficace dopo sei mesi dalla sua emanazione, la definizione delle caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforifi, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.

    Allo stato attuale, quindi, restano inalterate le disposizioni relative ai cosiddetti “semafori intelligenti” che non risultano conformi alle vigenti norme e che, qualora installati, devono essere ricondotti alle...

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