Legislazione e prassi amministrativa

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I

D.M. (Min. giust.) 28 gennaio 2011. Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il tribunale di rovigo - settore civile (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 146 del 25 giugno 2011).

1. 1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 51, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il tribunale di Rovigo.

2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonchè le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per viatelematica.

2. 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

II

Nota (Proc. presso Trib. Livorno) 25 febbraio 2011, n. 394. ebbrezza sintomatica.

Alcuni organi di polizia giudiziaria hanno manifestato dubbi sulla procedura da adottare in caso di ebbrezza desumibile da elementi sintomatici (alterazione della deambulazione, eloquio sconnesso, alito vinoso ecc.).

L’orientamento della Corte di cassazione (sez. IV, 11 febbraio

- 18 febbraio 2011, n. 10686), del tutto condivisibile, è nel senso che quando lo stato di ebbrezza è desumibile da elementi sintomatici, il più delle volte sarà difficile provare, basandosi solo su di essi, la sussistenza delle fattispecie più gravi.

Benchè tale sentenza sia antecedente all’ultima modifica dell’art. 186 c.d.s. che ha depenalizzato l’ipotesi più lieve di guida in stato di ebbrezza, il principio affermato ha piena validità.

Ne consegue che in caso di elementi sintomatici di ebbrezza la polizia giudiziaria potrà ravvisare solo la certa sussistenza dell’ipotesi lieve, sanzionata amministrativamente, e mancheranno i presupposti per la trasmissione della notizia di reato.

Tuttavia se gli elementi sintomatici sono tali da far ritenere che il soggetto possa avere superato il tasso alcolemico di prima fascia, sarà bene che la polizia giudiziaria proceda al test alcolimetrico in modo da avere un elemento obiettivo su cui fondare l’accertamento della fascia superiore e quindi la notizia di reato.

Ricordo che il rifiuto di sottoporsi al test è punito ai sensi dell’art. 186/7 c.d.s..

Prego di voler diffondere questa nota a tutti gli organi territoriali di p.g..

III

D.M. (Min. amb.) 11 aprile 2011, n. 82. regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (pfu), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 131 del 8 giugno 2011).

1. (Principi generali, esclusioni). 1. Il presente decreto disciplina la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l’ambiente.

2. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto: a) gli pneumatici per bicicletta;

b) le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma;

c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.

3. Agli pneumatici montati su veicoli per i quali sia applicabile il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o il disposto dell’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica quanto disposto dall’articolo 7.

2. (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione;

b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il deten- tore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo;

c) immissione sul mercato: il momento in cui gli pneumatici nuovi, sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sono fatti oggetto per la prima volta di cessione nel mercato nazionale del ricambio, a qualsiasi titolo, mediante atto idoneo e documentabile;

d) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da impiegare come ricambio;

e) gestione: le attività per assicurare, anche in forma indiretta, la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento degli PFU, nonchè l’attività di controllo sulle predette operazioni;

f) gestore degli PFU: la persona fisica o giuridica che effettua, a qualsiasi stadio del processo, attività di gestione degli PFU;

g) detentore degli PFU: il generatore di PFU o la persona fisica o giuridica che li detiene;

h) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della sua attività imprenditoriale, genera PFU;

i) ricambio: l’attività di sostituzione sul territorio nazionale degli pneumatici sul veicolo, con esclusione degli pneumatici che vengono montati sui veicoli per la prima immatricolazione;

l) autorità competente: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;

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m) stock storico: qualsiasi stoccaggio degli PFU preesistente alla data di entrata in vigore degli obblighi di cui al presente decreto;

n) fattura: documento fiscale di vendita consistente in fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale;

o) tipologie di pneumatici: gli pneumatici ai fini del presente regolamento sono classificati secondo la tabella di cui all’allegato E, le cui modifiche e aggiornamenti sono adottati da parte dell’autorità competente contestualmente all’approvazione annuale del contributo di cui all’articolo 5.

3. (Obblighi del produttore e dell’importatore degli pneumatici). 1. A decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantità di PFU (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell’anno solare precedente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all’estero per riutilizzo o carcasse cedute all’estero per ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato nazionale.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all’autorità competente, mediante il modulo di cui all’allegato A, la quantità e le tipologie degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all’autorità competente, mediante il modulo di cui all’allegato B, le quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell’anno solare precedente e di inviare alla stessa autorità un rendiconto economico completo della gestione.

4. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti, il produttore o l’importatore può gestire gli PFU sia direttamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel caso in cui il produttore o l’importatore gestisce gli PFU attraverso gestori autorizzati, invia apposita dichiarazione all’autorità competente, utilizzando il modulo di cui all’allegato C, entro il 30 novembre dell’anno precedente. La durata dell’incarico al gestore ha una durata non inferiore ad un anno solare.

5. Produttori e importatori danno preferenza alla presa in ca- rico di PFU generati nel mercato del ricambio successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; pur tuttavia, PFU e prodotti derivati dalla loro frantumazione, facenti parte di stock storici e provenienti sia da operazioni di ricambio degli pneumatici che da demolizione di veicoli effettuate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono essere utilizzati a copertura di eventuali quantitativi mancanti rispetto ai dati provenienti dalla rendicontazione dell’anno precedente. Le società consortili hanno l’obbligo di destinare, se esistente, una quota parte non inferiore al trenta per cento dell’avanzo di amministrazione accertato, alla gestione degli stock storici esistenti.

6. I produttori e gli importatori, provvedono alla utilizzazione di mezzi e strumenti informatici certificatori attraverso i quali rendono tracciabili i flussi quantitativi dei PFU dall’origine, alla raccolta, all’impiego.

4. (Struttura operativa associata). 1. I produttori e importatori di pneumatici adempiono all’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1, anche attraverso la costituzione di una o più strutture societarie dotate di autonoma personalità giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che provvede ad ogni attività di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di rendiconto, le facoltà e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 3.

2. Alla società consortile i produttori e importatori aderenti comunicano, nei tempi e con le modalità da definirsi autonomamente, i dati di cui all’articolo 3, comma 2, e trasferiscono il contributo di cui all’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza mensile e conguaglio da effettuare entro il 31 maggio di ogni anno. L’avvenuto trasferimento alla struttura societaria...

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