Legislazione E Documentazione

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Arch. loc. cond. e imm. 5/2017
Legislazione
e documentazione
I
Circ. (Ag. Entr.) 8 giugno 2017, n. 18/E. Infrastrutture di reti
pubbliche di comunicazione – Prof‌ili catastali.
1. Premessa
L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33, ha introdotto modif‌iche all’art. 86, comma 3, del Co-
dice delle comunicazioni elettroniche (nel seguito CCE) di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, aggiungendo, alla f‌ine
del citato comma 3, il seguente periodo: “Gli elementi di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastruttu-
re di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88,
nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle
reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in f‌ibra ottica
in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettua-
te anche all’interno di edif‌ici, da chiunque posseduti, non costi-
tuiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto del
Ministro delle f‌inanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai f‌ini
della determinazione della rendita catastale.”.
In sintesi, la disposizione esclude dal concetto di “unità im-
mobiliare”:
- gli elementi di reti pubbliche di comunicazione elettronica
ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di co-
municazione, di cui agli articoli 87 e 88 del CCE;
- le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti
pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità in f‌ibra
ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga.
In considerazione della portata innovativa della previsione
normativa sopra richiamata e del relativo impatto in ambito ca-
tastale, si rende necessario fornire indicazioni in proposito.
È peraltro opportuno evidenziare che le disposizioni intro-
dotte dal citato comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo n.
33 del 2016, attesa la natura ed il tenore della novella normativa,
nonché l’assenza di qualsivoglia indicazione circa la valenza in-
terpretativa della stessa, rappresentano una innovazione rispet-
to alla previgente disciplina; pertanto, tali disposizioni non as-
sumono valore retroattivo e, così come previsto dall’articolo 15,
comma 1, del sopra menzionato decreto legislativo, si applicano
solo a decorrere dal 1° luglio 2016.
Restano, pertanto, salve le disposizioni relative alla qualif‌i-
cazione e alla determinazione della rendita catastale dei beni
immobili di cui trattasi, riferibili a date antecedenti al 1° luglio
2016.
In particolare, secondo la previgente disciplina, le infrastrut-
ture richiamate nella disposizione di cui sopra, laddove costituite
da aree e/o locali (preesistenti o di nuova costruzione) destinati
ad ospitare le apparecchiature di comunicazione, dotati di auto-
nomia funzionale e reddituale, risultano censibili tra le unità im-
mobiliari a destinazione speciale con attribuzione della catego-
ria D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di
una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni (cfr. circolare n. 4/T del 16 maggio
2006 dell’Agenzia del Territorio e Istruzioni Operative di cui alla
circolare n. 2/E del 2 febbraio 2016 dell’Agenzia delle Entrate).
2. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione
Al f‌ine di inquadrare compiutamente, sotto il prof‌ilo tecnico
catastale, gli immobili che, a decorrere dal 1° luglio 2016, non
sono da considerarsi “unità immobiliari” e non concorrono alla
determinazione della rendita catastale, ai sensi del predetto arti-
colo 86 del CCE, occorre preliminarmente richiamare, per quan-
to qui di interesse, le seguenti def‌inizioni, di cui all’art. 1 del CCE
- Rete di comunicazione elettronica ad alta velocità (art. 2,
comma 1, lettera e, del decreto legislativo n. 33 del 2016):
“una rete di comunicazione elettronica capace di fornire ser-
vizi di accesso a banda larga ad una velocità di almeno 30 Mbit/s”;
- Reti di comunicazione elettronica (art. 1, comma 1, lettera
dd, del CCE):
“i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli ele-
menti di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali
via cavo, via radio, a mezzo di f‌ibre ottiche o con altri mezzi elet-
tromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e
f‌isse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchet-
to, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circo-
lare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto
della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendente-
mente dal tipo di informazione trasportato”;
- Rete pubblica di comunicazioni (art. 1, comma 1, lettera
aa, del CCE):
“una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamen-
te o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elet-
tronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di
informazioni tra i punti terminali di reti”;
- Infrastruttura f‌isica (art. 2, comma 1, lettera d, del decreto
“tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri ele-
menti di una rete senza che diventino essi stessi un elemento
attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti,
pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edif‌ici o accessi a edif‌ici,
installazioni di antenne, tralicci e pali…”.
La def‌inizione di “infrastruttura f‌isica” sopra richiamata, tut-
tavia, non è suff‌iciente, di per sé, a def‌inire la casistica dei beni
immobili che, sotto il prof‌ilo tecnico catastale, siano da esclude-
re dal novero delle “unità immobiliari” e, comunque, dal calcolo
della rendita catastale, secondo le innovate disposizioni del CCE;
ciò, sia in considerazione del fatto che il novellato articolo 86
non richiama la specif‌ica nozione di “infrastruttura f‌isica”, qua-
le def‌inita dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legi-
slativo n. 33 del 2016, sia in quanto la natura di tali beni potrebbe
non consentire di ricomprenderli nel perimetro applicativo della
disposizione di cui al medesimo articolo 86.
A tale proposito, appare pertanto utile descrivere, sotto il
prof‌ilo tipologico-costruttivo, le principali conf‌igurazioni delle
infrastrutture in argomento, essenzialmente distinguibili in:
a) strutture di tipo Raw-Land.

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