Legislazione e documentazione

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Rivista penale 1/2019
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 2 ottobre 2018, n. 120. Disposizioni per armonizzare la
disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di
spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle opera-
zioni di intercettazione, in attuazione dell’articolo 1, comma
91, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Suppl. ord. alla Gazzet-
ta Uff‌iciale Serie gen. - n. 250 del 26 ottobre 2018).
1. (Armonizzazione delle disposizioni previste dal decreto del
di liquidazione delle spese di intercettazione). 1.Dopo l’articolo
n. 115, è inserito il seguente:
«Art. 168 bis (L) (Decreto di pagamento delle spese di cui
all’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di
quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime). - 1. La
liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all’artico-
lo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle fun-
zionali all’utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza
ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha
richiesto o eseguito l’autorizzazione a disporre le operazioni di
intercettazione.
2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla
iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo
provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al bene-
f‌iciario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui
all’articolo 168, comma 3.
3. Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai
sensi dell’articolo 170.».
2. (Clausola di invarianza f‌inanziaria). 1.Dall’attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la f‌inanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempi-
menti previsti dal presente decreto con le risorse umane, f‌inan-
ziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
II
D.L.vo 2 ottobre 2018, n. 124. Riforma dell’ordinamento peni-
tenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario,
in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83
e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103
(Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 250 del 26
ottobre 2018).
Capo I
DISPOSIZIONI IN TEMA
DI VITA PENITENZIARIA
1. (Modif‌iche alle norme sull’ordinamento penitenziario in te-
ma di trattamento penitenziario). 1.Alla legge 26 luglio 1975, n.
354, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 5 il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli edif‌ici penitenziari devono essere dotati di locali per le esi-
genze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività la-
vorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose.»;
b) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Locali di soggiorno e di pernottamento). - 1. I locali
nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono es-
sere di ampiezza suff‌iciente, illuminati con luce naturale e artif‌i-
ciale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati
per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di
servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devo-
no essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.
2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni
al f‌ine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione coo-
perativa della vita quotidiana nella sfera domestica.
3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere
dotate di uno o più posti.
4. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti
che sono collocati in camere a più posti.
5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che
particolari situazioni dell’istituto non lo consentano, è prefe-
ribilmente consentito al condannato alla pena dell’ergastolo il
pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere
assegnato a camere a più posti.
6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati è garan-
tito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari
situazioni dell’istituto non lo consentano.
7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo
per il proprio letto.»;
c) all’articolo 8 il primo comma è sostituito dai seguenti:
«È assicurato ai detenuti e agli internati l’uso adeguato e suf-
f‌iciente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonché
di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.
Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguata-
mente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire
la riservatezza.».
2.Per le f‌inalità di cui al presente articolo è autorizzata la
spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Capo II
DISPOSIZIONI IN TEMA
DI LAVORO PENITENZIARIO
2. (Modif‌iche alle norme sull’ordinamento penitenziario in te-
ma di lavoro penitenziario). 1.Alla legge 26 luglio 1975, n. 354,
sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Lavoro). - 1. Negli istituti penitenziari e nelle strut-
ture ove siano eseguite misure privative della libertà devono es-
sere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli
internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione
professionale. A tal f‌ine, possono essere organizzati e gestiti,
all’interno e all’esterno dell’istituto, lavorazioni e servizi attra-
verso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli in-
ternati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate

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