Legislazione e documentazione
Pagine | 62-63 |
525
Rivista penale 5/2018
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36. Disposizioni di modifica
della disciplina del regime di procedibilità per taluni
reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1,
commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno
2017, n. 103 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 95 del 24
aprile 2018).
1. (Minaccia). 1.All’articolo 612 del codice penale, appro-
vato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «e si procede d’ufficio»
sono soppresse;
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si
procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi
indicati nell’articolo 339.».
2. (Violazione di domicilio commessa da un pubblico uf-
con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo
comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal se-
condo comma il delitto è punibile a querela della persona
offesa.».
3. (Falsificazione, alterazione o soppressione del con-
tenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o
provato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo
il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previ-
sto dal primo comma il delitto è punibile a querela della
persona offesa.».
4. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenu-
to di comunicazioni informatiche o telematiche). 1.All’ar-
creto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è
aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma
il delitto è punibile a querela della persona offesa.».
5. (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispon-
denza commesse da persona addetta al servizio delle po-
ste, dei telegrafi o dei telefoni). 1.All’articolo 619 del codi-
ce penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n.
caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a que-
rela della persona offesa.».
6. (Rivelazione del contenuto di corrispondenza, com-
messa da persona addetta al servizio delle poste, dei tele-
approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo
il primo comma è aggiunto il seguente: «Il delitto è puni-
bile a querela della persona offesa.».
7. (Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti
ad effetto speciale). 1. Dopo il Capo III del Titolo XII del
Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19
ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:
«Capo III bis
Disposizioni comuni sulla procedibilità
Art. 623 ter (Casi di procedibilità d’ufficio). - Per i
fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se
la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617 ter, primo
comma, 617 sexies, primo comma, 619, primo comma, e
620 si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze ag-
gravanti ad effetto speciale».
8. (Truffa). 1.All’articolo 640 del codice penale, approvato
con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al terzo comma
le parole: «un’altra circostanza aggravante» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «la circostanza aggravante prevista
dall’articolo 61, primo comma, numero 7».
9. (Frode informatica). 1.All’articolo 640 ter, del codi-
ce penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930,
n. 1398, al quarto comma le parole: «un’altra circostanza
aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle
circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, nume-
ro 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di
persona, anche in riferimento all’età, e numero 7».
10. (Appropriazione indebita). 1.All’articolo 646 del co-
dice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930,
n. 1398, il terzo comma è abrogato.
11. (Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravan-
ti ad effetto speciale). 1.Dopo il Capo III del Titolo XIII del
Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19
ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:
«Capo III bis
Disposizioni comuni sulla procedibilità
Art. 649 bis (Casi di procedibilità d’ufficio). - Per i fatti
perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo
comma, 640 ter, quarto comma, e per i fatti di cui all’ar-
ticolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze
di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, si procede
d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effet-
to speciale».
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA