Legislazione e documentazione

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Rivista penale 9/2016
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 12 maggio 2016, n. 74. Attuazione della decisione
quadro 2009/315/GAI, relativa all’organizzazione e al
contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informa-
zioni estratte dal casellario giudiziario (Gazzetta Uff‌i-
ciale Serie gen. - n. 117 del 20 maggio 2016).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Disposizioni di principio e ambito di applicazione).
1.Il presente decreto attua nell’ordinamento interno le di-
sposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consi-
glio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al
contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazio-
ni estratte dal casellario giudiziario, ai f‌ini della creazione
e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di
informazioni sulle condanne, istituito ai sensi della deci-
sione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009.
2. (Def‌inizioni). 1.Ai f‌ini del presente decreto si intende
per:
a) «condanna»: ogni decisione def‌initiva di condanna
adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di
una persona f‌isica in relazione a un reato e iscritta nel
casellario giudiziale;
b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella
fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive
all’esercizio dell’azione penale;
c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui
sono riportate le condanne;
d) «Paese terzo»: Paese non membro dell’Unione eu-
ropea.
3. (Autorità centrale competente). 1.L’autorità centrale
competente per le f‌inalità di cui al presente decreto è l’Uf-
f‌icio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p),
e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
CAPO II
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
E DI CONSERVAZIONE
4. (Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cit-
tadino di altro Stato membro). 1.Qualsiasi condanna pro-
nunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale è co-
municata senza indugio all’autorità centrale dello Stato
membro o degli Stati membri di cittadinanza della perso-
na condannata, pur quando questa abbia anche la cittadi-
nanza italiana.
2.Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli
Stati membri di cittadinanza sono quelle di cui all’articolo
5 ter del decreto del Presidente della Repubblica 14 no-
vembre 2002, n. 313.
3.Le modif‌iche e le eliminazioni dei dati del casellario
giudiziale, già comunicati allo Stato membro o agli Stati
membri di cittadinanza, sono immediatamente trasmesse
all’autorità centrale di detti Stati.
4.Sono altresì inviate, previa richiesta, le copie delle
sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonchè ogni al-
tra informazione pertinente.
5. (Condanne pronunciate in altro Stato membro nei
confronti di cittadino italiano). 1.L’Uff‌icio centrale con-
serva i dati e le informazioni ricevute circa le condanne
pronunciate dalle autorità giudiziarie di altri Stati mem-
bri nei confronti del cittadino italiano, provvedendo im-
mediatamente agli aggiornamenti in seguito alle modi-
f‌iche o alle eliminazioni di cui riceva comunicazione e,
quando interpellato, ne dispone la trasmissione all’auto-
rità che ne fa richiesta.
6. (Richiesta di informazioni sulle condanne). 1.La ri-
chiesta di informazioni sulle condanne, diretta all’Uff‌icio
centrale, è redatta in conformità al modulo di cui all’alle-
gato A al presente decreto. Allo stesso modo è redatta la
richiesta di informazioni diretta dall’Uff‌icio centrale alla
autorità di altro Stato membro.
2.L’Uff‌icio centrale, ricevuta la richiesta delle autori-
tà di altri Stati membri nell’ambito di un procedimento
penale o anche per f‌inalità diverse, può rivolgersi, per ac-
quisire le informazioni necessarie, all’autorità centrale di
un altro Stato membro.
3.Allo stesso modo può provvedere quando la richiesta
è proposta dall’interessato, purchè questi sia o sia stato
cittadino italiano o residente in Italia o sia o sia stato cit-
tadino o residente dello Stato membro alla cui autorità
centrale sono richiesti i dati e le informazioni.
4.Se l’interessato richiedente non è cittadino italiano,
l’Uff‌icio centrale chiede i dati e le informazioni necessarie
all’autorità centrale dello Stato membro di cui l’interessa-
to è cittadino.
7. (Informazioni sulle condanne). 1.L’Uff‌icio centrale ri-
sponde alle richieste di informazioni, mediante il modu-
lo di cui all’allegato B al presente decreto, secondo le se-
guenti modalità:

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