Legislazione e documentazione
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Rivista penale 11/2015
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158. Revisione del sistema san-
zionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della
legge 11 marzo 2014, n. 23 (Suppl. ord. alla Gazzetta Uffi-
ciale Serie gen. - n. 233 del 7 ottobre 2015).
TITOLO I
REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO
PENALE TRIBUTARIO
1. (Modifica dell’articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: "valore aggiunto", sono ag-
giunte le seguenti: "e le componenti che incidono sulla determi-
nazione dell’imposta dovuta";
b) alla lettera c), dopo le parole: "enti o persone fisiche" sono
aggiunte le seguenti: "o di sostituto d’imposta, nei casi previsti
dalla legge";
c) alla lettera f), dopo le parole: "scadenza nel relativo termi-
ne;" sono aggiunte le seguenti: "non si considera imposta evasa
quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifi-
ca in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse
spettanti e utilizzabili;";
d) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «g bis) per
"operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si in-
tendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate
dall’articolo 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere
con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le ope-
razioni riferite a soggetti fittiziamente interposti; g ter) per "mezzi
fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonchè quelle
omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico,
che determinano una falsa rappresentazione della realtà.».
2. (Modifica dell’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). 1.All’arti-
colo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la
parola: "annuali" è soppressa.
3. (Modifica dell’articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri
74, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). - 1.
Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da
un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate og-
gettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti
falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento
e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una
delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o
crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte, a euro trentamila;
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti
all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi
fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare comples-
sivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque,
è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora
l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in di-
minuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’am-
montare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti
falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture con-
tabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti
dell’amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1,
non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli ob-
blighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle
scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle an-
notazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.».
4. (Modifica dell’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le se-
guenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola: "cinquantamila" è sosti-
tuita dalla seguente: "centocinquantamila";
b) al comma 1, lettera b), le parole: "euro due milioni", sono
sostituite dalle seguenti: "euro tre milioni";
c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1 bis. Ai fini
dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene con-
to della non corretta classificazione, della valutazione di elementi
attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri
concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio
ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della viola-
zione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza,
della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 bis, non danno luogo a fatti
punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono
in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto
nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste
dal comma 1, lettere a) e b).";
d) la parola: "fittizi", ovunque presente, è sostituita dalla se-
guente: "inesistenti".
5. (Modifica dell’articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le se-
guenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. È punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine
di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non pre-
senta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a det-
te imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento
a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1 bis. È
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni
chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di
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