Legislazione e documentazione

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 10/2015
Abuso d’ufcio
Estremi – Ingiustizia della condotta – Ingiustizia del
vantaggio patrimoniale.
Il delitto di abuso d’uff‌icio è integrato dalla doppia e autonoma
ingiustizia, sia della condotta che deve essere connotata da vio-
lazione di norme di legge o di regolamento, che dell’evento di
vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto
oggettivo, con la conseguente necessità di una duplice distin-
ta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l’in-
giustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e,
quindi, dall’accertata illegittimità della condotta. (Fattispecie in
cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che, in relazione
alla condotta di un assessore comunale, consistita nell’assegna-
zione di un immobile di proprietà dell’ente per lo svolgimento
di attività di ristorazione con delibera di giunta adottata senza
il previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica aveva
ritenuto integrato il reato omettendo di verif‌icare se il soggetto
assegnatario avesse o meno titolo a conseguire la disponibili-
tà dell’immobile per condurre l’attività di ristorazione). F Cass.
pen., sez. VI, 10 marzo 2015, n. 10133 (ud. 17 febbraio 2015),
Scassellati e altro (c.p., art. 323). [RV262800]
Estremi – Ingiustizia della condotta – Ingiustizia del
vantaggio patrimoniale.
L’integrazione del reato di abuso d’uff‌icio richiede una duplice di-
stinta valutazione di ingiustizia, sia della condotta (che deve es-
sere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento),
sia dell’evento di vantaggio patrimoniale (che deve risultare non
spettante in base al diritto oggettivo); non è peraltro necessario,
ai f‌ini predetti, che l’ingiustizia del vantaggio patrimoniale derivi
da una violazione di norme diversa ed autonoma da quella che
ha caratterizzato l’illegittimità della condotta, qualora - all’esito
della predetta distinta valutazione - l’accrescimento della sfera
patrimoniale del privato debba considerarsi "contra ius". (Fatti-
specie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza
impugnata avesse giudicato riconducibile alla fattispecie di cui
all’art. 323 c.p. il conferimento da parte del presidente di una
provincia - in violazione delle vigenti norme regolamentari - di un
incarico dirigenziale, ad un soggetto privo dei requisiti richiesti,
nell’ambito della struttura amministrativa dell’ente territoriale).
F Cass. pen., sez. VI, 18 marzo 2015, n. 11394 (ud. 29 gennaio
2015), Strassoldo (c.p., art. 323). [RV262793]
Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato – Momento consumativo
del reato – Rapporto contrattuale pendente.
In tema di appropriazione indebita, la omessa restituzione della
cosa alla controparte che ne ha fatto richiesta in pendenza di un
rapporto contrattuale non integra, di per sé, il reato di cui all’art.
646 c.p. in quanto non modif‌ica il rapporto tra il detentore ed il
bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione "uti
dominus" e l’intenzione soggettiva di interversione del possesso,
ma si rif‌lette in un inadempimento di esclusiva rilevanza civilisti-
ca. (Fattispecie relativa ad un meccanico, che, ricevuto in con-
segna un ciclomotore per procedere alle necessarie riparazioni,
non vi provvedeva, nonostante le sollecitazioni del proprietario,
rendendosi irreperibile e lasciando il mezzo quasi completamen-
te smontato nell’off‌icina). F Cass. pen., sez. II, 23 marzo 2015, n.
12077 (ud. 17 febbraio 2015), Sgroi (c.p., art. 646). [RV262772]
Armi e munizioni
Armi da guerra – Pistola semiautomatica calibro 9x9
parabellum – Natura.
In tema di armi, la pistola semiautomatica 9 x 19 "parabellum"
ha natura di arma comune da sparo, con la conseguenza che le
cartucce cal. 9 x 19 GFL, che ne costituiscono la naturale do-
tazione, devono essere considerate munizioni di arma comune
da sparo, la cui detenzione integra la contravvenzione prevista
dall’art. 697 c.p.. F Cass. pen., sez. I, 17 febbraio 2015, n. 6875
(ud. 5 dicembre 2014), Colitti (l. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2; l.
2 ottobre 1967, n. 895, art. 7; l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2;
c.p., art. 697). [RV262609]
Armi proprie e armi improprie – Coltello – Fattispecie.
Ai f‌ini della qualif‌icazione del "coltello" quale arma propria o
arma impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla
presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due
tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le
particolarità di costruzione dello strumento. (Fattispecie in cui
la Corte ha escluso che fossero qualif‌icabili come "arma pro-
pria" coltelli a scatto - c.d. mollette - caratterizzati da un unico
f‌ilo di lama). F Cass. pen., sez. I, 13 marzo 2015, n. 10979 (ud.
3 dicembre 2014), Campo (c.p., art. 699; l. 18 aprile 1975, n.
110, art. 4). [RV262867]
Materie esplodenti – Detenzione abusiva – Polvere
esplodente in quantità non superiore ai cinque chilo-
grammi.
Non integra la contravvenzione prevista dall’art. 678 c.p., la de-
tenzione, senza autorizzazione dell’autorità competente, di ma-
teriale esplodente il cui peso non superi i cinque chilogrammi. F
Cass. pen., sez. I, 17 marzo 2015, n. 11176 (ud. 13 febbraio 2015),
Cavallaro (c.p., art. 678; r.d. 6 maggio 1940, n. 635, art. 97).
[RV262828]
Materie esplodenti – Reati previsti dall’art. 679 c.p. e
art. 678 c.p. – Criteri distintivi.
La contravvenzione prevista dall’art. 679 c.p. si distingue da
quella di cui all’art. 678 c.p., perché, mentre quest’ultima è diret-
ta a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli
che possono derivare dalla fabbricazione, importazione, tra-
sporto o mera detenzione di materiale esplodente, senza licen-
za o senza rispettarne le condizioni, la prima, invece, è diretta
a rendere edotta l’autorità di pubblica sicurezza dell’esistenza
di materiali esplodenti o inf‌iammabili, pericolosi per la loro
quantità e qualità, così da metterla in condizioni di intervenire,
indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo
al detentore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la
sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la sus-
sistenza del reato di cui all’art. 679 c.p., con riferimento alla
condotta di detenzione per il commercio di materie esplodenti
per un quantitativo di peso inferiore a quello necessario per la
conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 678 c.p.). F Cass. pen., sez.
I, 17 marzo 2015, n. 11176 (ud. 13 febbraio 2015), Cavallaro (c.p.,
art. 678; c.p., art. 679). [RV262829]
Munizioni da guerra – Munizioni calibro 9 x 19 – Na-
tura.
La detenzione di munizioni calibro 9 x 19 integra la contravven-
zione prevista dall’art. 697 c.p., in quanto le stesse costituiscono
la naturale dotazione della pistola Beretta cal. 9 (x 19) para-
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