Legislazione e documentazione

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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
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rass
Arch. giur. circ. ass. e resp. 4/2018
Il conducente di un autocarro militare che circola su area
equiparata a quella pubblica (artt. 1 L. 24 dicembre 1969 n. 990
e 2 D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973) deve osservare le norme
del codice della strada, e ha perciò l’obbligo di dare la prece-
denza ai veicoli provenienti da destra (art. 105 codice della
strada previgente), adeguando la sua condotta di guida a par-
ticolare prudenza se la visibilità è impedita dai veicoli in sosta
(salvo il concorso di colpa di colui che, pur avendo diritto di
precedenza, doveva a sua volta adeguarsi alla predetta situa-
zione) a meno che il mezzo proceda con un convoglio militare
e l’impegno dell’incrocio sia già avvenuto (art. 118 D.P.R. 15
giugno 1959 n. 393). * Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 1998, n.
1561, Piazza c. Ministero della difesa e Soc. Assitalia, in questa
Rivista 1998, 576.
In tema di circolazione stradale, la intersezione delle traiet-
torie dei veicoli procedenti sulle strade conf‌luenti in crocevia
e, conseguentemente, la probabilità di urto tra i medesimi, è
assunta dal legislatore quale dato di fatto presupposto (juris et
de jure presunto) di una situazione di pericolosità (id est: pro-
babilità del verif‌icarsi di un evento temuto) e costituisce la ratio
della rigorosa normativa dettata in materia dall’art. 105 D.P.R.
peraltro, non esaurisce il complesso di obblighi gravanti sui
conducenti di autoveicoli e, quindi, la materia della colpa nella
responsabilità derivante, a carico degli stessi, nel caso di infor-
tunio, dato che la norma di cui all’art. 43 c.p. appalesa l’inos-
servanza di specif‌iche prescrizioni dettate da leggi, regolamenti,
ordini o discipline, alla violazione del dovere di prudenza e di
diligenza, secondo la regola, di generale portata, che deve go-
vernare l’attività umana ogni qual volta sussista la probabilità
di conf‌litto con diritti altrui, materializzata nel dettato dell’art.
2043 del codice civile. Ne consegue che, nell’adempimento di
tale dovere, il conducente di autoveicolo ha obbligo, non solo
di attenersi strettamente alle regole che riguardano più diretta-
mente il movimento del mezzo da lui condotto, ma deve altresì,
e senza che ciò possa essere considerato un di più, pref‌igurarsi,
nell’ambito della normale prevedibilità, l’altrui condotta impru-
dente o negligente e, persino, imperita, onde mettersi in grado
di porvi riparo evitando danni a sè stesso e agli altri, tra i quali
ultimi non vi è motivo alcuno di non ricomprendere anche il
soggetto cui sia riferibile la condotta imprudente, negligente,
imperita, etc. L’area di intersezione tra conf‌luenti strade si pre-
sta, più d’ogni altra, alla verif‌ica di tali principi, essendo il punto
ove più si addensano le occasioni di conf‌litto tra utenti della
strada. * Cass. pen., sez. IV, 26 aprile 1989, n. 6247 (ud. 15 marzo
1989), Caravella, in questa Rivista 1990, 27.
La norma (art. 105, comma secondo, c.s.), che impone al con-
ducente che sta per impegnare un crocevia di cedere la prece-
denza a chi proviene da destra, implica l’obbligo di accertarsi se
dalla strada favorita sul piano della precedenza sopraggiungano
veicoli, senza che abbia alcuna rilevanza l’aff‌idamento sul fatto
che i veicoli con diritto di precedenza devono rallentare in pros-
simità del crocevia (art. 102, comma secondo, c.s.). * Cass. pen.,
sez. IV, 19 novembre 1985, n. 10821 (ud. 2 aprile 1985), Grinni ed
altri, in questa Rivista 1986, 100.
Il conducente che è tenuto ad accordare la precedenza è ob-
bligato a non impegnare l’area del crocevia per tutta la superf‌i-
cie e tale obbligo resta fermo anche se il veicolo favorito pro-
ceda spostato a sinistra per compiere un irregolare sorpasso.
* Pret. civ. Taranto 28 agosto 1984, Leva c. Murasso, in questa
Rivista 1984, 614.
In tema di reato colposo per violazione di norma sulla pre-
cedenza tra veicoli, l’errore sul calcolo della velocità del vei-
colo favorito è addebitabile al conducente cui spetti il dovere
di cedere il passo il quale non può invocare la precedenza di
fatto se, per quell’errore, si verif‌ichi la collisione sempre che
la velocità eccessiva del veicolo favorito non abbia carattere
di causa sopravvenuta da sola suff‌iciente a cagionare l’evento
come, ad esempio, quando venga improvvisamente aumentata.
* Cass. pen., sez. IV, 8 febbraio 1980, n. 1800 (ud. 9 ottobre 1979),
Burchielli e altro, in questa Rivista 1980, 557.
h. Obblighi e responsabilità del
conducente favorito
In tema di responsabilità da sinistri stradali, il conducente
favorito dal diritto di precedenza deve comunque, in prossi-
mità di un incrocio, moderare la velocità, per essere in grado
di affrontare qualsiasi evenienza, compresa quella che non gli
venga accordata la precedenza spettantegli. Ne consegue che
non è sorretta da congrua ed adeguata motivazione la sentenza
che, in sede di valutazione del nesso di causalità tra l’accertata
velocità eccessiva di uno dei veicoli e l’incidente verif‌icatosi,
abbia escluso la sussistenza del nesso medesimo, con riferi-
mento al diritto di precedenza di cui godeva detto veicolo. *
Cass. pen., sez. IV, 8 febbraio 1991, n. 1826 (ud. 23 novembre
1990), Ciuff‌i.
In tema di lesioni o omicidio colposi commessi con viola-
zione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, è
compreso nell’obbligo di tenere un comportamento prudente
ed accorto da parte del conducente di un autoveicolo, quello di
prevedere le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili, e
tale deve considerarsi l’inosservanza dell’obbligo di dare la pre-
cedenza da parte di chi da una strada secondaria s’immette su
strada privilegiata, pur dopo essersi temporaneamente fermato
sulla linea di stop. * Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 1991, n. 472
(ud. 8 novembre 1990), Bertolotti.
Anche il conducente favorito rispetto alla precedenza, che si
approssima ad un crocevia, deve tenere una velocità particolar-
mente moderata ed usare la massima diligenza al f‌ine di evitare
incidenti. * Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 1989, n. 6916 (ud. 31
marzo 1989), Baratella, in questa Rivista 1990, 20.
In tema di circolazione stradale, la velocità irregolare o im-
prudente del veicolo favorito, qualunque essa sia, a meno di non
costituire un fatto sopravvenuto, come nel caso di forte accele-
razione successiva al momento di inizio della manovra da parte
di quello sfavorito, può rappresentare soltanto una ragione di
colpa concorrente ma giammai di esclusione della responsabi-
lità di quest’ultimo o di interruzione del nesso causale tra la sua
condotta e l’evento. * Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 1989, n. 6116
(ud. 2 febbraio 1989), Bandini, in questa Rivista 1990, 29.
L’eccessiva velocità del veicolo favorito può escludere la re-
sponsabilità del conducente obbligato a cedere la precedenza
solo se essa ha carattere di causa sopravvenuta suff‌iciente da
sola a cagionare l’evento, come nel caso in cui detta velocità sia
improvvisamente aumentata rispetto a quella iniziale, che bene
avrebbe consentito l’attraversamento senza danni per entrambi
i veicoli. * Cass. pen., sez. IV, 29 luglio 1986, n. 7758 (ud. 29 otto-
bre 1985), D’Andria, in questa Rivista 1986, 860.
Il conducente di un autoveicolo, qualora, nell’approssimarsi
ad un incrocio, sia in grado di avvistare tempestivamente l’irre-
golare sopraggiungere di un altro veicolo, il quale non rallenti la
corsa e violi l’obbligo di dare la precedenza, può liberarsi dalla
presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. solo provando di
aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e, quindi, di-
mostrando di avere non soltanto decelerato, ma anche azionato
i dispostivi frenanti ed effettuando segnalazioni acustiche, le
quali sono consentite, nei casi di pericolo immediato, pure nei
centri abitati (art. 113 terzo comma del codice stradale). * Cass.
civ., sez. III, 3 aprile 1980, n. 2204, Moroni c. Soc. Spicap.

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