Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine769-777

Page 769

@I. Dec. 6 aprile 2009, n. 316/GAI. Del Consiglio CE che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (G.U.U.E. n. L 93 del 7 aprile 2009)

1. (Oggetto). La presente decisione istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS).

La presente decisione definisce anche gli elementi di un formato standard per lo scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari tra gli Stati membri, con particolare riguardo alle informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e alle informazioni relative al contenuto della condanna, e altre modalità generali e tecniche di attuazione legate all’organizzazione e all’agevolazione degli scambi di informazioni.

2. (Definizioni). Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui alla decisione quadro 2009/315/GAI.

3. (Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari [ECRIS]). 1. ECRIS è un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro. È composto dei seguenti elementi:

a) un software di interconnessione conforme a un pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni fra le banche dati di casellari giudiziari degli Stati membri;

b) un’infrastruttura di comunicazione comune che forma una rete cifrata.

  1. La presente decisione non si prefigge di istituire una banca dati centralizzata di casellari giudiziari. Tutti i dati estratti dai casellari giudiziari sono conservati unicamente nelle banche dati gestite dagli Stati membri.

  2. Le autorità centrali degli Stati membri di cui all’articolo 3 della decisione quadro 2009/315/GAI non hanno un accesso diretto in linea alle banche dati di casellari giudiziari degli altri Stati membri. Gli Stati membri identificano insieme, con il sostegno della Commissione, ed utilizzano le migliori tecniche disponibili per garantire la riservatezza e l’integrità delle informazioni dei casellari giudiziari trasmesse ad altri Stati membri.

  3. Lo Stato membro interessato è responsabile della gestione del software di interconnessione e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziari.

  4. L’infrastruttura di comunicazione comune è la rete di comunicazione s-TESTA. Qualsiasi ulteriore sviluppo della medesima o rete sicura alternativa garantisce che l’infrastruttura di comunicazione comune esistente continui a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 6.

  5. L’infrastruttura di comunicazione comune è gestita sotto la responsabilità della Commissione, soddisfa i requisiti di sicurezza e risponde pienamente alle esigenze di ECRIS.

  6. Per garantire il funzionamento efficiente di ECRIS, la Commissione offre un supporto generale e assistenza tecnica, comprese la raccolta e l’elaborazione delle statistiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), e il software di implementazione di riferimento.

  7. Nonostante la possibilità di avvalersi di programmi finanziari dell’Unione europea in conformità delle norme applicabili, ogni Stato membro sostiene i propri costi per l’attuazione, la gestione, l’uso e la manutenzione della banca dati di casellari giudiziari e del software di interconnessione di cui al paragrafo 1.

    La Commissione sostiene i costi per l’attuazione, la gestione, l’uso e la manutenzione e i futuri sviluppi dell’infrastruttura di comunicazione comune di ECRIS nonché per l’esecuzione e i futuri sviluppi del software di implementazione di riferimento.

    4. (Formato di trasmissione delle informazioni). 1. Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 7 della decisione quadro 2009/315/GAI relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili, gli Stati membri menzionano il codice corrispondente a ciascuno dei reati menzionati nella trasmissione in base alla tavola dei reati di cui all’allegato A. In via eccezionale, qualora il reato non corrisponda ad alcuna sottocategoria, è usato per il reato in questione il codice «categoria aperta» della pertinente o più vicina categoria di reati o, in sua mancanza, un codice «altri reati».

    Gli Stati membri possono altresì fornire le informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione del reato e il grado di partecipazione al reato e, se pertinente, la sussistenza di un esonero totale o parziale dalla responsabilità penale o della recidiva.

  8. Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 7 della decisione quadro 2009/315/GAI, relative al contenuto della condanna, segnatamente la pena, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l’esecuzione della pena, gli Stati membri menzionano il codice corrispondente a ciascuna delle pene e misure menzionate nella trasmissione in base alla tavola delle pene e misure di cui all’allegato B. In via eccezionale, qualora la pena o misura non corrisponda ad alcuna sottocategoria, è usato per la pena o misura in questione il codice «categoria aperta» della pertinente o più vicina categoria di pene e misure o, in sua mancanza, il codice «altre pene e misure».

    Gli Stati membri forniscono altresì, se pertinenti, le informazioni disponibili riguardanti la natura e/o le condizioni di esecuzione della pena o misura inflitta, secondo quanto previsto dai parametri di cui all’allegato B. Il parametro «decisioni non penali» è indicato soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni inrisposta ad una richiesta di informazioni sulle condanne.

    5. (Informazioni su reati, pene e misure nazionali). 1. Gli Stati membri forniscono al segretariato generale del Consiglio le seguenti informazioni allo scopo, in particolare, di stilare il manuale non vincolante ad uso degli operatori di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a):

    Page 770

    a) elenco dei reati nazionali, in ognuna delle categorie della tavola dei reati di cui all’allegato A. L’elenco contiene la denominazione o qualificazione giuridica del reato e un riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili. Può altresì comportare una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato;

    b) elenco dei tipi di pene, eventuali pene supplementari e misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l’esecuzione della pena secondo il dettato della legge nazionale, in ognuna delle categorie della tavola delle pene e misure di cui all’allegato B. Può altresì comportare una breve descrizione della pena o misura specifica.

  9. Gli Stati membri provvedono all’aggiornamento periodico degli elenchi e delle descrizioni di cui al paragrafo 1 e trasmettono le informazioni aggiornate al segretariato generale del Consiglio.

  10. Il segretariato generale del Consiglio comunica agli Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma del presente articolo.

    6. (Misure di esecuzione). 1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le modifiche degli allegati A e B che si rivelino necessarie.

  11. I rappresentanti dei servizi competenti delle amministrazioni degli Stati membri e la Commissione si informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio, per:

    a) stilare un manuale non vincolante destinato agli opertori del settore che stabilisce le procedure di scambio delle informazioni attraverso ECRIS, trattando, in particolare, delle modalità di identificazione degli autori dei reati e recando l’interpretazione uniforme delle categorie di reato e delle pene e misure di cui, rispettivamente, agli allegati A e B;

    b) coordinare la loro azione ai fini dello sviluppo e dell’esercizio di ECRIS, per quanto riguarda in particolare:

    i) la definizione di sistemi e procedure di registrazione che consentano il monitoraggio del funzionamento di ECRIS e la realizzazione di statistiche non personali relative allo scambio, tramite ECRIS, delle informazioni estratte dai casellari giudiziari;

    ii) l’adozione di specifiche tecniche delo scambio, compresi i requisiti di sicurezza, in particolare il pacchetto comune di protocolli;

    iii) la definizione di procedure di verifica della conformità delle applicazioni informatiche nazionali alle specifiche tecniche.

    7. (Relazione). I servizi della Commissione pubblicano una relazione periodica sugli scambi, tramite ECRIS, delle informazioni estratte dai casellari giudiziari basata in particolare sulle statistiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i). Essa è pubblicata per la prima volta un anno dopo la presentazione della relazione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/315/GAI.

    8. (Attuazione e termini). 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro il 7 aprile 2012.

  12. Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all’articolo 4 e si conformano alle modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni previste dalla presente decisione a decorrere dalla data notificata in conformità dell’articolo 11, paragrafo 6, della decisione quadro 2009/315/GAI.

    9. (Decorrenza degli effetti). Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

    (Allegati omessi)(*)

    @II. Dec. Quadro 26 febbraio 2009, n. 315/GAI. Del Consiglio CE relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (G.U.U.E. n. L 93 del 7 aprile 2009)

    1. (Obiettivo). La presente decisione quadro si prefigge:

    a) di definire le modalità secondo le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di un altro Stato membro («Stato membro di condanna»)...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT