Legislazione e documentazione

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Rivista penale 7-8/2015
Legislazione
e documentazione
I
L. 28 aprile 2015, n. 58. Ratif‌ica ed esecuzione degli Emenda-
menti alla Convenzione sulla protezione f‌isica dei materiali
nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005,
e norme di adeguamento dell’ordinamento interno (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 109 del 13 maggio 2015).
8. (Modif‌iche al codice penale e al codice di procedura penale).
1. Dopo l’articolo 433 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 433 bis (Attentato alla sicurezza delle installazioni nu-
cleari). Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nu-
cleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla
produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari
è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolu-
mità, con la reclusione da quattro a otto anni.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da
cinque a venti anni.».
2. All’articolo 33 bis, comma 1, lettera c), del codice di proce-
dura penale, dopo le parole: «433, terzo comma,» sono inserite le
seguenti: «433 bis, secondo comma,».
II
L. 22 maggio 2015, n. 68. Disposizioni in materia di delitti
contro l’ambiente (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 122 del 28
maggio 2015).
1. 1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inse-
rito il seguente:
«Titolo VI bis. Dei delitti contro l’ambiente. Art. 452 bis. (In-
quinamento ambientale). È punito con la reclusione da due a
sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque
abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento
signif‌icativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o signif‌icative
del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della
f‌lora o della fauna.
Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protet-
ta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, arti-
stico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie
animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Art. 452 ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di
inquinamento ambientale). Se da uno dei fatti di cui all’articolo
452 bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione
personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una
durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della re-
clusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una
lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne
deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quat-
tro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da
cinque a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone,
ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più per-
sone, si applica la pena che dovrebbe inf‌liggersi per l’ipotesi più
grave, aumentata f‌ino al triplo, ma la pena della reclusione non
può superare gli anni venti.
Art. 452 quater. (Disastro ambientale). Fuori dai casi previ-
sti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro
ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui elimi-
nazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza
del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti
lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pe-
ricolo.
Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali
o vegetali protette, la pena è aumentata.
Art. 452 quinquies. (Delitti colposi contro l’ambiente). Se ta-
luno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso
per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite
da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente
deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro am-
bientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Art. 452 sexies. (Traff‌ico e abbandono di materiale ad alta
radioattività). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro
10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista,
riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, tra-
sferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad
alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto
deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle
acque o dell’aria, o di porzioni estese o signif‌icative del suolo o
del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della
f‌lora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle
persone, la pena è aumentata f‌ino alla metà.
Art. 452 septies. (Impedimento del controllo). Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso,
predisponendo ostacoli o mutando artif‌iciosamente lo stato dei
luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e con-
trollo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne
compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
Art. 452 octies. (Circostanze aggravanti). Quando l’associa-
zione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concor-
rente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal
presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono
aumentate.

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