Legislazione e documentazione

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Rivista penale 3/2015
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 30 gennaio 2015, n. 6. Riordino della disciplina
della difesa d’uff‌icio, ai sensi dell’articolo 16 della
legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 29 del 5 febbraio 2015).
1. (Modif‌iche all’articolo 29 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale). 1. All’articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) i commi 1 e 1 bis sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggior-
na, con cadenza trimestrale, l’elenco alfabetico degli av-
vocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese
d’uff‌icio.
1 bis. L’inserimento nell’elenco di cui al comma 1 è di-
sposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) partecipazione a un corso biennale di formazione
e aggiornamento professionale in materia penale, orga-
nizzato dal Consiglio dell’ordine circondariale o da una
Camera penale territoriale o dall’Unione delle Camere
penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con
superamento di esame f‌inale;
b) iscrizione all’albo da almeno cinque anni ed espe-
rienza nella materia penale, comprovata dalla produzione
di idonea documentazione;
c) conseguimento del titolo di specialista in diritto
penale, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge
31 dicembre 2012, n. 247.»
b) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:
«1 ter. La domanda di inserimento nell’elenco nazionale
di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell’ordine
circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmis-
sione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale
forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è
ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
1 quater. Ai f‌ini della permanenza nell’elenco dei difen-
sori d’uff‌icio sono condizioni necessarie:
a) non avere riportato sanzioni disciplinari def‌initive
superiori all’ammonimento;
b) l’esercizio continuativo di attività nel settore penale
comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze
camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero
rinvio.
1 quinquies. Il professionista iscritto nell’elenco na-
zionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa
documentazione al Consiglio dell’ordine circondariale,
che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale
forense. In caso di mancata presentazione della documen-
tazione, il professionista è cancellato d’uff‌icio dall’elenco
nazionale.
1 sexies. I professionisti iscritti all’elenco nazionale
non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima
del termine di due anni».
2. (Disposizione transitoria). 1. Gli iscritti negli elenchi
dei difensori d’uff‌icio predisposti dai Consigli dell’ordine
circondariali sono iscritti automaticamente, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nell’elenco nazio-
nale previsto dall’articolo 29, comma 1, delle disposizioni
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale. Alla scadenza del termine di un anno,
il professionista che intenda mantenere l’iscrizione deve
presentare la documentazione prevista dall’articolo 29,
comma 1 quater, delle disposizioni medesime.
3. (Modif‌iche all’articolo 97 del codice di procedura
penale). 1. Il comma 2 dell’articolo 97 del codice di proce-
dura penale è sostituito dal seguente:
«2. Il difensore d’uff‌icio nominato ai sensi del comma
1 è individuato nell’ambito degli iscritti all’elenco nazio-
nale di cui all’articolo 29 delle disposizioni di attuazione.
I Consigli dell’ordine circondariali di ciascun distretto
di Corte d’appello predispongono, mediante un apposito
uff‌icio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti
all’albo e facenti parte dell’elenco nazionale ai f‌ini della
nomina su richiesta dell’autorità giudiziaria e della polizia
giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense f‌issa, con caden-
za annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori
d’uff‌icio sulla base della prossimità alla sede del procedi-
mento e della reperibilità.».
4. (Clausola di invarianza f‌inanziaria). 1. Dall’attuazio-
ne delle disposizioni del presente decreto non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della f‌inanza pubblica.

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