Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine503-506

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@I. D.L. 30 maggio 2008, n. 95. Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 126 del 30 maggio 2008)

1. 1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre nove anni dalla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2009».

2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

@II. D.L. 23 maggio 2008, n. 92. Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Gazzetta Ufficiale Serie gen.n. 122 del 26 maggio 2008)

1. (Modifiche al codice penale). 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:

Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni

;

b) l'articolo 312 è sostituito dal seguente:

Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

;

c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;

3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;

d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

;

e) dopo l'articolo 590 è inserito il seguente:

Art. 590 bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

;

f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito il seguente:

11 bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.

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2. (Modifiche al codice di procedura penale). 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3 bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3 ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

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b) al comma 1 dell'articolo 371 bis, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3 bis» sono inserite le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione»;

c) il comma 4 dell'articolo 449 è sostituito dal seguente: «4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presen-Page 504tando l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;

d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio...

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