Legislazione e documentazione

Pagine475-477

Page 475

@I. D.M. 3 aprile 2001. Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 111 del 15 maggio 2001).

Art. un. 1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Sant'Ippolito sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr z gr-g alt comune
PS E 2271 246 Sant'Ippolio

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

@II. Risoluzione 28 marzo 2001, n. 36, dell'Agenzia dell'entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso: sanzioni amministrative in materia di imposta di registro.

La Confederazione nazionale . . . ha chiesto di conoscere, con riferimento ai contratti pluriennali di locazione di immobili urbani, regolarmente registrati, quale sia la sanzione amministrativa applicabile nell'ipotesi di omesso versamento dell'imposta di registro dovuta sull'ammontare del canone relativo ad annualità successive alla prima e quali siano le modalità per usufruire del ravvedimento disciplinato dall'articolo 13 del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472.

Si osserva preliminarmente che l'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che: «Per i contratti di locazione . . . di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno».

Da tale disposizione deriva che l'imposta può essere assolta: a) in unica soluzione sull'importo complessivamente pattuito per l'intera durata del contratto;

b) annualmente in relazione all'ammontare del canone di locazione relativo a ciascun anno.

Nella fattispecie indicata alla lettera b), nell'ipotesi di omesso versamento dell'imposta di registro relativa ad annualità successive alla prima, si rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13, comma 2, del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato (Circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999, capitolo IV).

La medesima sanzione si applica anche in presenza di un contratto di locazione di immobile urbano, stipulato per la durata di quattro anni, con la clausola di proroga tacita, in caso di omesso versamento dell'imposta di registro riferita ad annualità successive alla quarta.

In tale ipotesi, infatti, in mancanza di espressa risoluzione, qualora il contratto originario sia stato regolarmente registrato, è sufficiente corrispondere l'imposta dovuta per le annualità successive alla quarta con le stesse modalità previste per il pagamento delle annualità successive alla prima.

L'eventuale mancato versamento nei termini, pertanto, non configura una ipotesi di omessa registrazione sanzionabile a norma dell'art. 69 del citato testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473, bensì una delle ipotesi di tardivo pagamento previste dalla disposizione di carattere generale di cui al citato comma 2 dell'art. 13 del D.L.vo n. 471 del 1997.

In entrambe le fattispecie sopradescritte, è possibile procedere spontaneamente alla regolarizzazione della violazione per omesso versamento, semprechè la stessa non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In particolare, per operare il ravvedimento di cui all'art. 13 del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472, come...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT