Legislazione e documentazione

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@I. D.L. 1 febbraio 2006, n. 23. Misure urgenti per favorire i conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio nei comuni con più di un milione di abitanti, ed ulteriori benefici a favore di particolari categorie di conduttori (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2006).

1. (Sospensione delle procedure esecutive di rilascio). 1. Al fine di ridurre il disagio abitativo di particolari categorie sociali assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti in comuni con più di un milione di abitanti, sono sospese, per sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure esecutive di sfratto contro conduttori che hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongono di altra abitazione né di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.

  1. Ai fini del presente decreto si considerano handicap gravi quelli comportanti invalidità superiori al sessantasei per cento; agli stessi fini si considerano sufficienti per l'accesso alla locazione di un nuovo immobile requisiti reddituali superiori a quelli previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

  2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure esecutive di sfratto è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 86 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148 e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 185.

  3. La sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento del canone di locazione e dei relativi oneri accessori. La sospensione non opera, altresì, in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 3, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste dal presente articolo per ottenere la sospensione medesima.

    2. (Benefici). 1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, il relativo reddito dei fabbricati di cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, dell'anno 2006, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 1.

  4. Tutti i comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono prevedere, per i proprietari degli immobili locati a soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, nonché per i proprietari che sospendono volontariamente per l'anno 2006 le procedure esecutive di rilascio degli immobili locati a conduttori che hanno nel proprio nucleo familiare almeno un figlio sotto i tre anni, o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, che nel proprio nucleo familiare hanno sostenuto spese mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo, o hanno componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono lo spostamento, e che non dispongono di altra abitazione, né di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile, esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili nonché dell'addizionale comunale, per l'anno fiscale 2006.

  5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 86 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, dopo le parole «ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «nonché ai conduttori che hanno nel proprio nucleo familiare almeno un figlio sotto i tre anni, o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, che nel proprio nucleo familiare hanno sostenuto spese mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo, o hanno componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono lo spostamento, e che non dispongono di altra abitazione né di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile».

    3. (Copertura finanziaria). 1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, pari a 5,15 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del decretolegge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corrispondente importo.

    4. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nella Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

    @II. D.M. (Att. prod.) 16 gennaio 2006. Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti: UNI EN 81-80 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2006).

    1. In relazione all'emanazione del decreto direttoriale previsto dall'art. 2, comma 5 del decreto ministeriale 26 ottobre 2005, è disposta la pubblicazione della norma EN 81- 80 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    (Allegato omesso) Page 206

    @III. D.M. (Comunic.) 11 novembre 2005. Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 271 del 21 novembre 2005).

    1. (Scopo). 1. Il presente decreto disciplina gli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare, per favorirne la diffusione con conseguente riduzione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell'art. 209 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

    2. (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

    a) impianti centralizzati, gli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati;

    b) segnali, quelli di radiodiffusione sia terrestre che satellitare;

    c) segnali terrestri primari, quelli televisivi con campo mediano elettromagnetico (di picco nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel caso digitale) superiore al minimo di pianificazione del servizio, come definito nelle Raccomandazioni ITU-R;

    d) segnali terrestri secondari, quelli di radiodiffusione terrestre che non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera c);

    e) segnali satellitari quelli autorizzati alla diffusione al pubblico via satellite;

    f) altri segnali, segnali per i servizi interattivi, necessari per l'utilizzo di sistemi interattivi evoluti.

    3. (Caratteristiche generali). 1. Gli impianti centralizzati sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l'esigenza del ricorso ad antenne individuali.

  6. A condizioni di non interferenza è prevista la realizzazione di un impianto che consenta i servizi interattivi.

  7. Le disposizioni recate nei successivi articoli del presente decreto consentono la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.

    4. (Divieti di discriminazione). 1. Gli impianti centralizzati non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari.

  8. L'impianto centralizzato non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.

    5. (Qualità di ricezione). 1. La qualità di ricezione di ciascun programma contenuto in un segnale primario non subisce significativi degradi, secondo quanto previsto nel successivo art. 6.

    6. (Criteri realizzativi). 1. L'impianto centralizzato è dotato di apparati e componenti tecnici idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto.

  9. La direttiva 2004/108/CE, le pertinenti norme tecniche di impianto del CENELEC o, in assenza, del CEI o internazionali ed, ove applicabile, la direttiva 1999/5/CE sono i riferimenti per la conformità di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti centralizzati.

    7. (Individuazione dei segnali). 1. L'installazione di ogni impianto centralizzato è preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.

    8. (Distribuzione dei segnali). 1. L'impianto centralizzato permette la distribuzione all'utenza di tutti i segnali accertati in base a quanto previsto all'art. 7.

  10. L'impianto centralizzato, a seguito delle decisioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti, permette la distribuzione, oltre che dei segnali individuali sulla base delle risultanze di cui all'art. 7, dei voluti: a) segnali terrestri secondari;

    b) altri segnali.

    9. (Documentazione tecnica). 1. L'impianto è corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformità a quanto previsto nel presente decreto.

    10. (Efficacia). 1. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti centralizzati di nuova installazione.

  11. Gli impianti centralizzati già installati sono adeguati alle disposizioni del presente decreto in occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria.

    @IV. D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462. Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le...

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