Legislazione e documentazione

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@I. D.L. 8 febbraio 2007, n. 8. Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive (Gazzetta Ufficiale Serie gen.n. 32 dell'8 febbraio 2007), convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2007, n. 41 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 80 del 5 aprile 2007).

(Estratto).

2. (Modifiche agli articoli 6 e 6 quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401). 1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1:

1) le parole: ´e all'articolo 6 bis, commi 1 e 2ª sono sostituite dalle seguenti: ´ed all'articolo 6 bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6 terª;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.ª;

b) al comma 5, le parole: ´non possono avere durata superiore a tre anniª sono sostituite dalle seguenti: ´non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anniª; c) al comma 6, le parole: ´da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioniª sono sostituite dalle seguenti: ´da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euroª;

d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:

´Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1 bis, lettera a), del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.ª.

  1. All'articolo 6 quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente:

    ´1 bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.ª.

    2 bis. (Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce). 1. Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta...

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