Legislazione e documentazione
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Arch. loc. e cond. 2/2012
Legislazione
e documentazione
I
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n.
33 del 9 febbraio 2012).
(Estratto)
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI
CAPO II
SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI
10. (Parcheggi pertinenziali). 1. L’articolo 9, comma 5, della leg-
ge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente: “5. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 41 sexies, della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l’immodifica-
bilità dell’esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei
parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita,
anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legit-
timato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con
contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza
di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi
realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separa-
tamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo
pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.”.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE
SEZIONE VII
ALTRE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
34. (Riconoscimento dell’abilitazione delle imprese esercenti
attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli
impianti negli edifici). 1. L’abilitazione delle imprese di cui al-
l’articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le
tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso.
43. (Semplificazioni in materia di verifica dell’interesse cultu-
ralenell’ambito delle procedure di dismissione del patrimonio
immobiliare pubblico). 1. Al fine di accelerare i processi di di-
smissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
di cui all’articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all’ar-
ticolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, all’articolo 27
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307,
comma 10, e 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel
rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con de-
creto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e
le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, sono definite modalità tecniche ope-
rative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di
verifica dell’interesse culturale di cui all’articolo 12, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, re-
2. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del pre-
sentearticolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO
CAPO I
NORME IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE
E SVILUPPO DEI SETTORI
DELLA INNOVAZIONE, RICERCA E ISTRUZIONE, TURISMO E
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
SEZIONE III
DISPOSIZIONI PER L’ISTRUZIONE
53. (Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e
riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli usi
finali di energia). 1. Al fine di garantire su tutto il territorio na-
zionale l’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio
immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzio-
ne strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edi-
lizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza
unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di
interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scola-
stico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifi-
ci, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici,
da realizzare, in un’ottica di razionalizzazione e contenimento
delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di
efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti,
favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche
attraverso i seguenti interventi:
a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, co-
stituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere
destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente
articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, l’Agenzia del demanio, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in
caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni
e gli enti locali;
b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati
alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobi-
liare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari
immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato
nazionale e locale, per l’acquisizione e la realizzazione di immo-
bili per l’edilizia scolastica;
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