Legislazione e documentazione

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Arch. loc. e cond. 1/2012
Legislazione
e documentazione
I
L. 12 novembre 2011, n. 183. Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 265 del 14 novembre 2011).
(Estratto)
6. (Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili
pubblici). 1. Il Ministro dell’economia e delle f‌inanze è autorizza-
to a conferire o trasferire beni immobili dello Stato, a uso diverso
da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elen-
chi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi
quelli di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare,
ovvero ad una o più società, anche di nuova costituzione. I pre-
detti beni sono individuati con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia
e delle f‌inanze, da pubblicare nella Gazzetta Uff‌iciale. Il primo
decreto di individuazione è emanato entro il 30 aprile 2012; sono
conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà dello Stato e una
quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e
delle caserme assegnate in uso alle Forze armate dismissibili.
Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle f‌inanze sono conferiti o trasferiti i suddetti
beni immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure per l’indivi-
duazione o l’eventuale costituzione della società di gestione del
risparmio o delle società, nonchè per il collocamento delle quote
del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l’eventuale
assunzione di f‌inanziamenti da parte del predetto fondo e delle
società. Ai f‌ini dell’attuazione del presente comma è autorizzata
la spesa di 1 milione di euro l’anno a decorrere dall’anno 2012.
2. Alla cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle so-
cietà di cui al comma 1 si provvede mediante le modalità previste
dai suddetti decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle f‌inanze, che dovranno prioritariamente
prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di vendita,
applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al de-
creto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Il Ministero dell’economia e
delle f‌inanze può accettare come corrispettivo delle predette
cessioni anche titoli di Stato, secondo i criteri e le caratteri-
stiche def‌inite nei decreti ministeriali di cui al comma 1.
3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma
2 sono destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di
operazioni che abbiano ad oggetto esclusivamente immobili li-
beri, i proventi della cessione, previo versamento all’entrata del
bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l’ammortamento
dei titoli di Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali di cui al
comma 1 prevedono l’attribuzione di detti proventi all’Agenzia
del demanio per l’acquisto sul mercato, secondo le indicazioni
del Ministero dell’economia e delle f‌inanze - Dipartimento del
tesoro, di titoli di Stato da parte della medesima Agenzia, che
li detiene f‌ino alla scadenza. L’Agenzia destina gli interessi dei
suddetti titoli di Stato al pagamento dei canoni di locazione e de-
gli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette
all’imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, nè ad ogni
altro tributo o diritto di terzi.
4. Alle società di cui al comma 1 si applica, in quanto com-
patibile, il trattamento f‌iscale disciplinato per le società di inve-
stimento immobiliare quotate di cui all’articolo 1, comma 134,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai conferimenti ed ai tra-
sferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento ed
alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compati-
bili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modif‌icazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o
trasferiti è effettuata a titolo gratuito dall’Agenzia del territorio,
d’intesa con l’Agenzia del demanio relativamente agli immobili di
proprietà dello Stato dalla stessa gestiti.
5. I decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono la misura
degli eventuali canoni di locazione delle pubbliche amministra-
zioni sulla base della valutazione tecnica effettuata dall’Agenzia
del demanio. Indicano inoltre la misura del contributo a carico
delle amministrazioni utilizzatrici in relazione alle maggiori
superf‌ici utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui
all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
6. Relativamente alle società partecipate dal Ministero del-
l’economia e delle f‌inanze, le eventuali maggiori entrate, f‌ino ad
un massimo di 5 milioni annui rispetto alle previsioni, derivanti
dalla distribuzione di utili d’esercizio o di riserve sotto forma di
dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale,
possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi di f‌inanza
pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle f‌inanze, per aumenti di capitale di
società partecipate, anche indirettamente, dal medesimo Mini-
stero, ovvero per la sottoscrizione di capitale di società di nuova
costituzione. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate,
anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decre-
to del Ministro dell’economia e delle f‌inanze ad apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle f‌inanze per essere versate ad apposita contabilità specia-
le di tesoreria. Le disposizioni del presente comma si applicano a
decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.
7. All’articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con-
vertito, con modif‌icazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo
il comma 8, è aggiunto il seguente: «8 bis. I fondi istituiti dalla
società di gestione del risparmio del Ministero dell’economia e
delle f‌inanze possono acquistare immobili ad uso uff‌icio di pro-
prietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pub-
bliche amministrazioni nonchè altri immobili di proprietà dei
medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione
edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizza-
zione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della predetta
società di gestione del risparmio possono essere trasferite, me-
diante decreto del Ministro dell’economia e delle f‌inanze, a titolo
gratuito all’Agenzia del demanio. Con apposita convenzione la

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