Legislazione e documentazione

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I

D.L. 13 agosto 2011, n. 138. ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 188 del 13 agosto 2011).

(Estratto)

TITOLO III

MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE

12. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). 1. Dopo l’articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 603 bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.»

Art. 603 ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603 bis, importa l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonchè il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonchè dell’Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. L’esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)

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II

D.L.vo 7 luglio 2011, n. 121. Attuazione della direttiva 2008/99/ Ce sulla tutela penale dell’ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 177 del 1 agosto 2011).

1. (Modifiche al codice penale ). 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. dopo l’articolo 727, è inserito il seguente:

    Art. 727 bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione dellaspecie.

    Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

    ;

    b) dopo l’articolo 733, è inserito il seguente: «Art. 733 bis (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3. 000 euro.».

    2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.

    3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 733 bis del codice penale per ‘habitat all’interno di un sito protettò si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

    2. (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

    1. L’articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, è sostituito dal seguente: «Art. 4. Introduzione dell’articolo 25 decies del decreto legislativo 2001, n. 231: 1. Dopo l’articolo 25 nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: “Art. 25 decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377 bis del codice civile, si

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    applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.”

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    2. Dopo l’articolo 25 decies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

    Art. 25 undecies (Reati ambientali) 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

    a) per la violazione dell’articolo 727 bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

    b) per la violazione dell’articolo 733 bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

    2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

    a) per i reati di cui all’articolo 137:

    1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

    2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

    b) per i reati di cui all’articolo 256:

    1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

    2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocin- quanta quote;

    3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

    c) per i reati di cui all’articolo 257:

    1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

    2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

    d) per la violazione dell’articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocin- quanta quote;

    e) per la violazione dell’articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

    f) per il delitto di cui all’articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

    g) per la violazione dell’articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

    h) per la violazione dell’articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

    a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

    b) per la violazione dell’articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

    c) per i reati del codice penale richiamati dall’articolo 3 bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

    1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

    2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocin- quanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

    3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

    4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

    4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

    5. In relazione alla commissione dei...

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