Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1179-1186

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@I. D.L.vo 7 settembre 2010, n. 161. Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’unione europea (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 230 del 1 ottobre 2010)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. (Disposizioni di principio e attuazione). 1. Il presente decreto attua nell’ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonchè in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

2. (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea;

b) «sentenza di condanna»: una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell’Unione europea con la quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura di sicurezza nei confronti di una persona fisica;

c) «persona condannata»: la persona fisica nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna;

d) «trasmissione all’estero»: la procedura con cui una sentenza di condanna pronunciata in Italia è trasmessa a un altro Stato membro dell’Unione europea, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato;

e) «trasmissione dall’estero»: la procedura con cui è trasmessa in Italia, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione, una sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell’Unione europea;

f) «pena»: qualsiasi pena detentiva di durata limitata o illimitata irrogata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;

g) «misura di sicurezza»: qualsiasi misura di sicurezza personale detentiva di durata limitata o illimitata applicata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;

h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa la sentenza di condanna;

i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è trasmessa la sentenza di condanna ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione;

l) «riconoscimento»: il provvedimento pronunciato dall’autorità competente dello Stato di esecuzione con il quale si consente di eseguire nello stesso una sentenza di condanna pronunciata dall’autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

m) «autorità competente»: l’autorità indicata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro;

n) «certificato»: il certificato contenuto nell’allegato I alla decisione quadro.

3. (Autorità competenti). 1. In relazione alle disposizioni dell’articolo 2 della decisione quadro, l’Italia designa come autorità competenti il Ministero della giustizia e le autorità giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al presente decreto.

  1. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e del certificato, nonchè della corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Il Ministero della giustizia cura altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell’articolo 20.

  2. Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie. In tale caso, l’autorità giudiziaria italiana competente informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una sentenza di condanna.

CAPO II

TRASMISSIONE ALL’ESTERO

4. (Competenza). 1. La trasmissione all’estero è disposta, sempre che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 5:

a) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all’articolo 665 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione delle pene detentive;

b)dal pubblico ministero individuato ai sensi dell’articolo 658 del codice di procedura penale, per quantoPage 1180 attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

  1. Non si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV del libro XI del codice di procedura penale.

    5. (Condizioni di emissione). 1. La trasmissione all’estero è disposta all’atto dell’emissione dell’ordine di esecuzione di cui agli articoli 656 o 659 del codice di procedura penale ovvero, quando l’ordine è già stato eseguito, in un qualsiasi momento successivo, non oltre la data in cui la residua pena o misura di sicurezza da scontare è inferiore a sei mesi.

  2. L’autorità giudiziaria competente dispone la trasmissione se non ricorre una causa di sospensione dell’esecuzione e quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

    a) l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza all’estero ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata;

    b) il reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna è punito con una pena della durata massima non inferiore a tre anni;

    c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di esecuzione;

    d) la persona condannata non e’ sottoposta ad altro procedimento penale o non sta scontando un’altra sentenza di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza, salvo diverso parere dell’autorita’ giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l’esecuzione.

  3. La trasmissione all’estero è disposta:

    a) verso lo Stato membro dell’Unione europea di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive, ovvero

    b) verso lo Stato membro dell’Unione europea di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna, ovvero

    c) verso lo Stato membro dell’Unione europea che ha acconsentito alla trasmissione.

  4. È sempre richiesto il consenso della persona condannata per la trasmissione verso uno degli Stati membri indicati al comma 3, lettera c), salvo che si tratti dello Stato dove la persona condannata è fuggita o è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito della sentenza di condanna. Il consenso alla trasmissione deve essere espresso dalla persona condannata personalmente e per iscritto.

    6. (Procedimento). 1. L’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 4 procede alla trasmissione all’estero di ufficio o su richiesta della persona condannata o dello Stato di esecuzione.

  5. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, se la persona condannata si trova nel territorio dello Stato l’autorità giudiziaria procede alla trasmissione all’estero solo dopo averla sentita.

  6. Prima di procedere alla trasmissione all’estero, l’autorità giudiziaria consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l’autorità competente dello Stato di esecuzione al fine di:

    a) verificare la condizione prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera a);

    b) comunicare il parere espresso, ai sensi del comma 2, dalla persona condannata;

    c) acquisire il consenso dello Stato di esecuzione nell’ipotesi prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c);

    d) conoscere le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione in materia di liberazione anticipata o condizionale.

  7. Quando ricorre l’ipotesi prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c), la trasmissione all’estero è disposta previa acquisizione del consenso dello Stato di esecuzione.

  8. Quando ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 4, la trasmissione all’estero è disposta previa acquisizione del consenso della persona condannata.

  9. Il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all’estero deve contenere l’indicazione dello Stato di esecuzione. Di esso è data in ogni caso comunicazione all’interessato, mediante notifica di un atto contenente i requisiti di cui all’allegato II della decisione quadro. Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, l’atto di cui al periodo precedente è trasmesso, anche tramite il Ministero della giustizia, all’autorità competente dello Stato di esecuzione perchè provveda alla notifica.

  10. Il provvedimento è trasmesso, unitamente alla sentenza di condanna e al certificato debitamente compilato, al Ministero della giustizia che provvede all’inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all’autorità competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato. Se la traduzione del certificato non è necessaria o se a questa provvede l’autorità giudiziaria, il provvedimento può essere trasmesso direttamente all’autorità competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso è altresì trasmesso, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.

  11. L’autorità giudiziaria sospende la trasmissione quando sopravviene una causa di sospensione dell’esecuzione e può revocare il provvedimento quando, prima...

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