Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine663-664

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@I. Ris. 20 agosto 2010, n. 86/E. Interpello - Agevolazioni “prima casa” - Art. 1, nota II bis), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131

QUESITO

L’istante premette di essere in comunione legale con il coniuge e di risiedere in un immobile che il proprio coniuge ha acquistato prima del matrimonio fruendo delle agevolazioni “prima casa”.

Il contribuente precisa che l’immobile in argomento composto da due vani ed accessori non è adeguato alle esigenze abitative della propria famiglia che risulta formata da tre persone.

Tanto premesso, l’istante chiede se per l’acquisto di altra abitazione possa fruire dell’agevolazione “prima casa” di cui alla nota II bis) posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR).

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante L’istante ritiene di poter fruire delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di una nuova abitazione che risulti idonea alle esigenze abitative del proprio nucleo familiare.

Tale interpretazione trova fondamento nella ordinanza n. 100 dell’8 gennaio 2010, con la quale la Corte di cassazione ha affermato che è possibile fruire delle agevolazioni “prima casa” anche nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti già titolare di altro alloggio che non sia “concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia”.

PARERE DELL’AGENZIA

La Nota II bis) posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, prevede l’applicazione agevolata dell’imposta di registro con aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione “non di lusso” e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse a condizione che:

  1. l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;

  2. nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

  3. nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale...

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