Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine439-444

Page 439

@I Circ. (Confedilizia) 11 maggio 2010, n. prot. n. 14152.10/gst/gp. Cancellazione semplificata dell’ipoteca

Com’è noto, il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ha introdotto nel nostro ordinamento una semplificazione del procedimento di cancellazione dell’ipoteca per i mutui immobiliari allorché il creditore sia un soggetto esercente attività bancaria o finanziaria oppure un ente di previdenza obbligatoria.

In particolare, l’art. 13, comma 8-sexies, del predetto provvedimento ha stabilito che l’ipoteca “si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita” e, in applicazione di tale disposizione, il successivo comma 8-decies ha previsto che il Conservatore dei registri immobiliari, decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte del creditore dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita, proceda alla “cancellazione” dell’ipoteca.

Sennonché l’Agenzia del territorio, con circolare n. 5 del 1° giugno 2007, ha riconosciuto alla “cancellazione” di cui trattasi mera funzione di “pubblicità notizia”, avendo, questa, come unico effetto, quello di portare a conoscenza dei terzi la predetta comunicazione di avvenuta estinzione dell’obbligazione. E nello stesso senso si sono pronunciati anche il Tribunale di Roma, il 4 giugno 2009, e il Tribunale di Bologna, il 1° dicembre 2009.

Tale conclusione ha l’effetto di rendere, all’evidenza, la cancellazione semplificata inidonea ad estinguere definitivamente l’ipoteca, in ciò differenziandola dalla cancellazione ordinaria, vale a dire da quella prevista e disciplinata dall’art. 2886, secondo comma del codice civile, la quale, configurandosi ai sensi dell’art. 2878, primo comma, n. 1, c.c. come una autonoma causa di estinzione di questa formalità, ulteriore rispetto all’estinzione dell’obbligazione garantita, ha invece efficacia costitutiva.

Conseguenza di tutto questo è che, in applicazione dell’art. 2881 c.c., la cancellazione semplificata non impedisce la reviviscenza dell’ipoteca in caso di inefficacia originaria o sopravvenuta del pagamento per qualsiasi causa (revocatoria, errore nei conteggi o altro). Del pari, dalla citata funzione di “pubblicità notizia” deriva anche che, in caso di cancellazione semplificata menzionata nei registri immobiliari in data anteriore all’annotazione della surrogazione, al nuovo creditore ipotecario surrogato non sia possibile – ai sensi dell’art. 2879, secondo comma, c.c. -opporre tale formalità semplificata.

È evidente dunque, per quanto sopra esposto, come il procedimento di cancellazione in parola non dia alcuna garanzia, recando seri pregiudizi alla sicurezza delle transazioni e alla tutela dell’affidamento dei terzi; terzi per i quali, quindi, si impone – onde avere certezza in ordine all’inesistenza dell’ipoteca – di ottenere la cancellazione dell’ipoteca stessa con il sistema ordinario previsto dal codice civile (sistema che unico tutela effettivamente gli stessi contro eventuali reviviscenze di una ipoteca ritenuta – erroneamente – estinta).

Nell’invitare le Associazioni territoriali ad informare i soci della descritta situazione, si segnala che la Confedilizia è intervenuta nelle sedi competenti perché vengano assunti i necessari provvedimenti, anche di natura legislativa, per ovviare all’inconveniente.

@II Delib. (Garante per la protezione dei dati personali) 8 aprile 2010. provvedimento in materia di videosorveglianza (Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 99 del 29 aprile 2010)

(Estratto).

1. (Premessa). Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.

Il Garante ritiene necessario intervenire nuovamente in tale settore con il presente provvedimento generale che sostituisce quello del 29 aprile 2004.

Ciò in considerazione sia dei numerosi interventi legislativi in materia, sia dell’ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare in materia sottoposti a questa Autorità.

Nel quinquennio di relativa applicazione, infatti, talune disposizioni di legge hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze volte a garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mentre altre norme, statali e regionali, hanno previsto altresì forme di incentivazione economica a favore delle amministrazioni pubbliche e di soggetti privati al fine di incrementare l’utilizzo della videosorvegliavideosorveglianza quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici.

2. (Trattamento dei dati personali e videosorveglianza: principi generali). La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Un’analisi non esaustiva delle principali applicazioni dimostra che la videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali:

1)protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all’ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

2)protezione della proprietà;

Page 440

3)rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

4)acquisizione di prove.

La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.

Naturalmente l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori, in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato, in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali e, ancora, nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e nell’ambito delle linee di trasporto urbano.

In tale quadro, pertanto, è necessario che:

a)il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per i soggetti pubblici da un lato (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22 del Codice) e, dall’altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici (es. adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. “bilanciamento di interessi” -v., in proposito, punto 6.2- o consenso libero ed espresso: artt. 23-27 del Codice). Si tratta di presupposti operanti in settori diversi e che sono pertanto richiamati separatamente nei successivi paragrafi del presente provvedimento relativi, rispettivamente, all’ambito pubblico e a quello privato;

b)ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es., configurando il programma informatico in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini e rendere identificabili le persone). Lo impone il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice);

c)l’attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT