Legislazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine273-278

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@I. D.M. (Min. trasp.) 25 ottobre 2007. Recepimento della direttiva 2007/37/CE della Commissione del 21 giugno 2007, con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi) (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 14 del 17 gennaio 2008)

1. 1. Gli allegati I e III del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

ALLEGATO

Il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, e successive modificazioni, è modificato come segue:

1) All'allegato I sono inseriti i seguenti punti:

9.10.8. Gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento d'aria: ...;

9.10.8.1. Il sistema di condizionamento d'aria è concepito per contenere gas a effetto serra fluorurati con un potenziale riscaldamento globale superiore a 150: SI/NO;

9.10.8.2. Se SI, rispondere ai seguenti punti:

9.10.8.2.1. Disegno e breve descrizione del sistema di condizionamento d'aria con indicazione del numero di riferimento o d'identificazione e del materiale dei componenti a tenuta;

9.10.8.2.2. Perdite del sistema di condizionamento d'aria;

9.10.8.2.3. In caso di prove di componenti: elenco dei componenti a tenuta con indicazione del numero di riferimento o d'identificazione e del materiale corrispondente, delle rispettive perdite annuali e delle informazioni concernenti la prova (ad esempio, numero del verbale di prova, numero d'omologazione, ecc.);

9.10.8.2.4. In caso di prova di veicolo: elenco dei componenti a tenuta con indicazione del numero di riferimento o d'identificazione e del materiale corrispondente, delle perdite rispettive annuali e delle informazioni concernenti la prova (ad esempio numero del verbale di prova, numero d'omologazione, ecc.): ...;

9.10.8.3. Perdita globale in g/anno del sistema completo: ...;

2) All'allegato III sono inseriti i seguenti punti:

9.10.8. Gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento d'aria: ...;

9.10.8.1. Il sistema di condizionamento d'aria è concepito per contenere gas a effetto serra fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150: SI/NO;

Se la risposta è SI, perdita globale in g/anno del sistema completo: ...

@II. D.P.R. 9 novembre 2007, n. 252. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, in materia di ecobonus per le imprese di autotrasporto (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 5 del 7 gennaio 2008)

1. (Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205). 1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, è sostituito dal seguente:

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di raggruppamenti temporanei o permanenti, o società per operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, o veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero il corrispondente volume di carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere le tratte marittime individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, è concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime individuate.

.

2. (Oneri a carico dello Stato). 1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, fermo restando che la misura complessiva dei contributi non può superare le risorse allo scopo autorizzate dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, o da successivi provvedimenti che modifichino le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

@III. D.M. (Min. trasp.) 12 novembre 2007. Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 14 del 17 gennaio 2008)

Il direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

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visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

visto l'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennale, secondo quanto specificato nella relativa tabella 3, di lire 62 miliardi a decorrere dall'anno 2002, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 54, comma 1, della legge n. 488/1999;

visto il decreto dirigenziale n. 29/TPL dell'8 maggio 2002, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 32.020.327,74 pari a lire 62 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e sino all'anno 2016;

considerato che la Regione Campania ha in itinere le procedure previste dall'art. 1, comma 512 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) per effetto della quale le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni vengono pagate agli Istituti finanziatori direttamente dallo Stato, bandendo delle gare a procedura competitiva per l'assunzione di mutui, a partire dall'anno 2007, da parte degli Istituti finanziatori interessati;

ritenuto opportuno, conseguentemente, accantonare i finanziamenti previsti, per l'anno finanziario 2007, dall'art. 54, comma 1 della legge n. 488/1999, a favore della suddetta regione e, nel contempo, provvedere al pagamento delle quote spettanti per il corrente anno alle restanti regioni a statuto ordinario sul capitolo 7250 (ex 8151) - piano di gestione 5 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di Euro 28.444.937,94;

vista la direttiva prot. n. 2542/AG del 15 febbraio 2007 emanata dal Ministro dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2007, al Capo del dipartimento per i trasporti terrestri;

vista la direttiva prot. n. 1575/D.T.T. del 14 maggio 2007 emanata dal Capo del dipartimento per i trasporti terrestri, registrata all'Ufficio centrale di bilancio nel registro visti n. 29T/Uff. 1 il 1º giugno 2007, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2007, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Decreto: per le finalità di cui alle premesse si autorizza il pagamento della somma di Euro 28.444.937,94, per l'anno finanziario 2007, sul capitolo 7250 (ex 8151) piano di gestione 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, iscritto nell'unità...

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