Legislazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1037-1045

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@I. D.M. 7 luglio 1999. Concessione di incentivi per il trasporto combinato ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 251 del 25 ottobre 1999)

1. 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) trasporto combinato: il trasporto di merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile interna o per mare, allorché questo percorso supera i 100 chilometri in linea d'aria ed effettuano su strada il tragitto iniziale o terminale:

1) fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale;

2) oppure in un raggio non superiore a 150 chilometri in linea d'aria da porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco;

b) impresa di autotrasporto: un'impresa ovvero un raggruppamento, così come definito dall'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997, che eserciti l'attività di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e sia iscritta all'albo degli autotrasportatori istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea.

2. 1. I finanziamenti agevolati previsti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 454/1997, limitatamente alla partecipazione ed alla realizzazione dei terminals per il trasporto combinato, ivi inclusi i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico, e dall'art. 5, comma 1, della legge n. 454/1997, possono essere concessi alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, che:

a) acquisiscano unità di trasporto, e segnatamente rimorchi, semirimorchi, casse mobili e contenitori destinati al trasporto combinato;

b) acquisiscano attrezzature per la movimentazione delle unità di trasporto di cui alla lettera a) da svolgersi in un terminal;

c) provvedano o partecipino alla realizzazione di terminals per il trasporto combinato o acquisiscano parti di terminals esistenti, che includano i depositi e tutti i necessari servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico;

d) acquisiscano programmi ed apparecchiature elettroniche e telematiche che si riferiscono all'utilizzazione, al controllo, al monitoraggio ed alla vendita nella catena del trasporto combinato.

  1. Restano esclusi dai finanziamenti di cui alla lettera b) i contenitori marittimi conformi alle norme ISO serie 1, progettati per il trasporto marittimo intercontinentale.

  2. I terminals realizzati ai sensi della lettera c) non debbono arrecare pregiudizio alla concorrenza nel mercato del trasporto e pertanto:

    a) gli stessi debbono essere resi disponibili, a tutti gli operatori che ne richiedano l'utilizzazione a condizioni eque ed in virtù di tariffe che siano trasparenti nonché remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti. Nessun aiuto è concesso nel caso di distorsione fra terminals della stessa area;

    b) non devono avere un impatto negativo sulla concorrenza con altri terminal.

  3. Le risorse da destinare ai benefici concessi ai sensi del presente decreto sono comprese nel limite percentuale del 17%, di cui all'art. 1, comma 3, lettera d), della legge n. 454/1997 e del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1998 citato in premessa.

  4. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi o agevolazioni finanziarie ricevute, allo stesso titolo, da parte di enti pubblici, né con le agevolazioni previste per progetti ed attrezzature elettroniche contenute in altri decreti attuativi della legge n. 454/1997.

    3. 1. Le domande di ammissione ai finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, redatte secondo l'allegato A e corredate della documentazione in esso indicata, devono essere indirizzate ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 454/1997 e contestualmente inviate in fotocopia al Comitato di cui all'art. 8 della stessa legge, che delibera l'ammissione ai benefici, nei limiti degli importi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b), e dall'art. 5, comma 1, della legge in parola.

  5. La documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 1 deve comprendere, in ogni caso, un piano degli investimenti che attesti:

    a) l'efficienza e l'economicità degli stessi, con particolare riguardo all'utilizzo a lungo termine delle strutture e delle attrezzature proposte;

    b) la correlazione fra gli investimenti e l'obiettivo dell'incremento del trasporto combinato;

    c) la disponibilità del beneficiario del finanziamento a fornire, a sua volta, un contributo sostanziale alla realizzazione del piano di investimenti in parola;

    d) l'indicazione dei costi per i quali si richiede il finanziamento agevolato.

  6. L'ammontare del finanziamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non deve superare la differenza di prezzo fra un'unità di trasporto combinato ed un'unità di trasporto stradale corrispondente.

  7. I finanziamenti agevolati disposti dal presente decreto non possono in ogni caso superare il 60% del costo globale ammissibile degli investimenti proposti e comunque un limite massimo di lire 1,5 miliardi. I finanziamenti agevolati per gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) non possono in ogni caso superare il 30% del costo globale ammissibile per ciascun investimento al quale si riferiscono.

  8. Gli elementi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presi a base della decisione del comitato di cui all'art. 8 della legge n. 454/1997 in ordine all'ammissione ai finanziamenti sopra indicati.

  9. Il presente decreto sostituisce i precedenti decreti 14 ottobre 1998 e 27 novembre 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1998, n. 263 e 7 dicembre 1998, n. 286.

ALLEGATO

Il sottoscritto . . . nella sua veste di . . . 1 della . . . 2 con sede in . . . via . . . n. . . . c.a.p. . . . iscritta all'albo degli autotrasportatori di . . . al n. . . . in data . . . partita IVA . . .

chiede

che l'impresa venga ammessa a beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. . . . in data . . . per un ammontare complessivo di lire . . . (. . . ) così suddiviso:

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Articolo 2 Finanziamenti Durata Investimenti
Lettera a) . . . .
Lettera b) . . . .
Lettera c) . . . .
Lettera d) . . . .
Totale

Il dettaglio degli investimenti, oggetto del finanziamento richiesto, è contenuto nel... relazion... allegat... 3.

A tale scopo dichiara:

che l'investimento ha lo scopo di dare impulso, come meglio specificato nel piano di investimenti allegato alla presente domanda, all'attività dell'impresa richiedente relativa ai trasporti combinati, definiti nell'art. 1 del citato decreto;

che l'impresa non ha beneficiato, né richiesto per gli investimenti oggetto della presente domanda alcun intervento o agevolazione finanziaria da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

che l'impresa applica al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per la categoria;

che l'impresa non ha riportato alcuna sanzione disciplinare prevista dall'art. 6, comma 2, della legge n. 454/1997, ovvero, ha riportato le seguenti sanzioni riportate in data:

. . .

. . . ;

che l'impresa richiedente rientra nella tipologia delle imprese . . . 4.

Allega la seguente documentazione:

1) piano di investimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto;

2) relazione di cui all'art. 6, comma 1, della legge numero 454/1997 5.

Luogo, data . . .

Firma . . .

ALLEGATO A

PIANO DEGLI INVESTIMENTI.

Il piano degli investimenti redatto come previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto, deve contenere, in particolare:

1) per gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):

a) il tipo degli investimenti specificando se trattasi di casse mobili, contenitori, rimorchi o semirimorchi;

b) il prezzo dei veicoli rimorchiati non specificamente attrezzati per il trasporto combinato e di quelli corrispondenti destinati al trasporto combinato per i quali si richiede il finanziamento;

2) per gli investimenti di cui al medesimo comma, lettera b):

a) costo delle attrezzature;

3) per gli investimenti di cui al medesimo comma, lettera c):

a) percentuale dell'investimento rispetto al valore o al prezzo totale dell'immobile oggetto dello stesso;

b) se esistono altri terminals nella stessa area;

c) gli accorgimenti che si intendono adottare ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a);

4) per gli investimenti di cui al medesimo comma, lettera d), dovrà essere specificato quali impieghi concreti dovranno avere gli stessi per incrementare e, comunque, agevolare il trasporto combinato.

Per tutti gli investimenti dovranno essere indicati:

1) la descrizione dei beni oggetto dell'investimento;

2) l'ammontare degli stessi;

3) la percentuale del finanziamento rispetto al costo dell'investimento che, comunque, non potrà essere superiore a quello previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto;

4) l'effetto sull'occupazione che si prevede possa derivare dall'investimento nella sua globalità;

5) la percentuale di traffico aziendale che presumibilmente potrà essere trasferita dal trasporto stradale a quello combinato;

6) data e firma del titolare dell'impresa o del legale rappresentante.

ALLEGATO B

RELAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'IMPRESA.

Da compilare per la richiesta di investimenti ex art. 2, lettere c) e d):

descrizione dell'impresa e dell'attività esercitata;

descrizione della situazione economica e di mercato (volume degli affari, attività, passività e immobili);

data e firma del titolare dell'impresa o legale rappresentante.

@II. D.M. 8 settembre 1999. Accertamento del periodo di...

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