Legislazione

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@I. D.M. 30 luglio 1999, n. 311. Regolamento recante norme per l'individuazione delle modalità e delle condizioni cui è subordinata la detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 211 dell'8 settembre 1999).

1. 1. Gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca e contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale si detraggono, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e fino alla concorrenza del suo ammontare, per un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, ivi compresi quelli di cui all'articolo 31, comma primo, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

  1. La detrazione di cui al comma 1 si applica relativamente ai contratti di mutuo stipulati, a partire dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell'articolo 1813 del codice civile, ed assistiti da ipoteca, e compete limitatamente agli interessi e relativi oneri accessori, nonché alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione riferibili all'importo del mutuo effettivamente destinato alla costruzione dell'immobile.

  2. La detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire e che quest'ultima sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori.

  3. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di cinque milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti nel periodo d'imposta.

  4. La detrazione di cui al comma 1 è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

    2. 1. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.

  5. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione e da tale data decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria.

  6. La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo; la detrazione non spetta, altresì, se i detti lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell'immobile o in quello successivamente prorogato e da tale data inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria. Il diritto alla detrazione non viene meno se i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati per ritardi imputabili esclusivamente all'amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia.

    3. 1. Per fruire della detrazione di cui all'articolo 1 è necessario conservare ed esibire o trasmettere anche in copia, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, il contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, nonché copia delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la costruzione dell'immobile stesso.

    @II. Circolare Min. Fin. 4 ottobre 1999, n. 198/T. Legge n. 431 del 1998 recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

    La legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ha introdotto una nuova ed organica disciplina in materia di locazioni e di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ponendo fine al regime dell'equo canone e dei patti in deroga. Infatti i commi 3 e 4 dell'articolo 14 abrogano espressamente l'articolo 11 della legge 359/92 nonché, limitatamente alle locazioni abitative le disposizioni più significative della legge 392/78 (31 articoli) e in particolare gli articoli da 12 a 25 che disciplinavano il regime parametrico dell'equo canone. Le disposizioni inderogabili della legge 392/78 rimaste in vigore (ad esempio gli articoli 7 e 8), mantengono la loro natura di norme inderogabili.

    La riforma delle locazioni abitative configura un nuovo regime pattizio basato su tre presupposti fondamentali:

    a) liberalizzazione del canone locatizio;

    b) certezza della durata del rapporto; c) incentivi e benefici fiscali al locatore.

    A) AMBITO DI APPLICAZIONE

    L'articolo 1, comma 1, stabilisce che la legge ha per oggetto esclusivamente gli immobili adibiti ad uso abitativo con conseguente esclusione degli immobili ad uso diverso.

    Sono esclusi dall'ambito di applicazione del nuovo regime una serie di contratti di locazione ad uso abitativo in relazione alla particolare qualità dell'immobile ovvero in relazione alla destinazione voluta dal contraente.

    Nel primo gruppo di casi, che qui interessano, il legislatore elenca:

    a) gli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089. L'applicazione del vincolo determina l'automatica inclusione del cespite nella categoria...

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