Legislazione

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@I. L. 8 marzo 2001, n. 40. Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 56 dell'8 marzo 2001).

1. (Rinvio dell'esecuzione della pena). 1. L'articolo 146 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena). - L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;

2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;

3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da Aids conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286 bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi

.

  1. L'articolo 147, primo comma, numero 3), del codice penale è sostituito dal seguente:

    3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni

    .

  2. L'articolo 147, terzo comma, del codice penale, è sostituito dal seguente:

    Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre

    .

  3. All'articolo 147 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti

    .

    2. (Modifiche all'articolo 211 bis del codice penale in materia di ricovero coatto). 1. All'articolo 211 bis del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    Se la...

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