Legislazione

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@I. D.M. 5 giugno 2001. Sicurezza nelle gallerie stradali (Gazzetta Ufficiale - n. 217 del 18 settembre 2001).

1. 1. Gli enti proprietari o concessionari di strade provvedono, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla ricognizione delle gallerie in esercizio, alla data di pubblicazione del presente decreto, con la compilazione della scheda di cui all'allegato 1 della circolare 6 dicembre 1999, n. 7938, anche in formato elettronico.

  1. Gli enti proprietari o concessionari di strade, in relazione ai cantieri stradali per lavori o per interventi di manutenzione da realizzare all'interno delle gallerie stradali, debbono tenere in conto l'assoluta necessità che il loro segnalamento avvenga con congruo anticipo rispetto all'imbocco della galleria e che siano realizzati prima dell'imbocco della galleria stessa, eventuali restringimenti o cambi di carreggiata, mediante un idoneo piano di segnalamento; qualora il susseguirsi di più gallerie non renda disponibile uno spazio sufficiente per il segnalamento, questo può essere realizzato anche in galleria con ogni più opportuna cautela e, comunque, con un adeguato miglioramento delle condizioni di visibilità.

    2. 1. Gli enti proprietari o concessionari di strade provvedono, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'attuazione dei provvedimenti connessi con:

    a) la verifica puntuale della corretta apposizione e stato d'efficienza di tutti i dispositivi di segnaletica orizzontale, verticale e complementare prevista dal codice della strada con particolare riferimento alla segnaletica indicante la presenza di gallerie stradali (art. 135, fig. II 316, Reg. c.s.), al tracciamento di zebrature di colore bianco di raccordo in dipendenza di variazioni di larghezza alla piattaforma stradale tra zone di approccio e zone di galleria (fig. II 470, art. 175 Reg. c.s.) ed al collocamento dei delineatori di margine e di galleria (fig. II 463, art. 173 e fig. II 464, art. 174, Reg. c.s.), i cui interessi dovranno rispettare gli spaziamenti previsti;

    b) l'effettuazione delle verifiche tecniche relative alla distanza di visuale libera e, ove necessario, determinazione dei relativi limiti di velocità anche in corrispondenza delle zone di approccio alla galleria;

    c) la segnalazione ai prefetti interessati, nel caso si rendessero necessari provvedimenti di divieto di transito per i veicoli che trasportano talune categorie di materiali pericolosi, affinché individuino l'esistenza di eventuali percorsi alternativi, il livello di rischio degli stessi e, conseguentemente, adottino ai sensi dell'art. 6 del codice della strada i relativi provvedimenti;

    d) il mantenimento delle pareti laterali delle gallerie di colore chiaro (colorazione bianca) fino ad un'altezza minima di 2,0 metri, con particolare attenzione alle zone di imbocco.

    3. 1. Gli enti proprietari e concessionari di strade devono predisporre entro il 31 dicembre 2002, il programma di adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie alle indicazioni contenute nelle istruzioni tecniche CIE 88-1990.

    4. 1. Le modalità di attuazione degli altri adempimenti previsti nella circolare 6 dicembre 1999, n. 7938, nonché gli ulteriori interventi per il miglioramento della sicurezza, ivi compresa la definizione dei criteri per l'analisi del rischio e gli adempimenti conseguenti all'art. 8 bis della legge 13 luglio 1999, n. 226, saranno contenuti in una specifica normativa tecnica.

    @II. D.M. 2 maggio 2001, n. 277. Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 160 del 12 luglio 2001).

    1. (Campo di applicazione). 1. Le norme del presente regolamento riguardano le procedure di omologazione dei veicoli di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del codice della strada, nonché le procedure di omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli.

  2. Il presente regolamento non riguarda le procedure di omologazione comunitaria dei veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche destinate all'impiego nei suddetti veicoli.

    2. (Definizioni). 1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui:

    a) all'articolo 2 del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE, e successive modifiche, inerente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

    b) all'articolo 2 del decreto 5 aprile 1994, e successive modifiche, relativo al recepimento della direttiva 92/61/CEE per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;

    c) al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive modifiche, relativo ai trattori agricoli e forestali a ruote.

  3. Si definisce, «Omologazione» l'atto previsto dagli articoli 75, comma 3, 107, comma 3, 114, comma 3 del codice della strada, in base ai quali si certifica che un tipo di veicolo, componente ed entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche emanate con il sopracitato codice o in attuazione dello stesso. Le omologazioni si distinguono in:

    a) nazionali;

    b) limitate per piccole serie; c) temporanee.

  4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle direttive comunitarie sulla materia, la nozione di veicolo è definita dall'articolo 46 del codice della strada, e la classificazione dei veicoli è indicata al comma 1 dell'articolo 47 del suddetto codice.

    3. (Competenze). 1. Al rilascio delle omologazioni nazionali e temporanee di autoveicoli e loro rimorchi, ciclomotori, filoveicoli e dei loro sistemi, macchine agricole ed operatrici e dei loro sistemi, veicoli atipici, nonché al rilascio di omologazioni di sistemi in adempimento di direttive comunitarie particolari provvede: il «Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Unità operativa MOT2», di seguito denominato Ufficio del Ministero.

  5. Al rilascio di omologazioni limitate per piccole serie, dei componenti e delle entità tecniche relative ai veicoli di cui al comma 1, provvedono i Centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione, di seguito denominati Centri.

  6. All'effettuazione delle verifiche e prove di omologazione dei veicoli di cui al comma 1, dei loro sistemi e dei componenti ed entità tecniche ad essi destinati provvedono i Centri.

    4. (Domanda e documentazione). 1. Le richieste di omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componenti ed entità tecnica possono essere presentate dal costruttore o da un suo rappresentante accre-Page 952ditato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione presso un qualsiasi Centro.

  7. Nel caso di veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche prodotti da costruttori esteri non aventi sede nel territorio comunitario o negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992, la domanda va corredata anche di un atto che attribuisca a persona, residente in uno Stato membro della Unione europea, o in uno Stato aderente al suddetto Accordo, i poteri a gestire l'omologazione nell'ambito delle responsabilità che la definzione di «costruttore» implica. Gli atti di cui sopra debbono essere conformi alle norme vigenti sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione delle firme. Qualora gli atti di cui trattasi siano stati presentati in occasione di una precedente omologazione, è sufficiente fare riferimento a quest'ultima.

  8. Alla domanda, redatta in triplice copia di cui una in bollo, devono essere allegate le attestazioni dei versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Nel caso di omologazione nazionale o temporanea di veicoli, e di omologazione di sistemi, sulla copia che verrà successivamente trasmessa all'Ufficio del Ministero deve essere apposto, a cura del Centro, il timbro relativo all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, il numero della marca operativa e il codice della tariffa applicata.

  9. Alla domanda, redatta secondo lo schema indicativo riportato nell'allegato II va allegata la documentazione informativa di cui: a) all'articolo 3 del predetto decreto 8 maggio 1995 e successive modifiche per i veicoli appartenenti alle categorie M, N ed O;

    b) all'articolo 3 del predetto decreto ministeriale 5 aprile 1994 e successive modifiche, per i veicoli della categoria L;

    c) all'articolo 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive modifiche per le macchine agricole ed operatrici;

    d) alla scheda informativa relativa a ciascuna delle direttive particolari CE, ovvero ai regolamenti ECE-ONU applicabili in alternativa, per la omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche.

  10. La documentazione informativa di cui al precedente comma 4 deve essere presentata in triplice copia in carta semplice, secondo il formato A4 o ad esso riconducibile, ed includere un indice del contenuto. In alternativa, la scheda informativa e le schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari CE o regolamenti ECE-ONU, previste al successivo comma 6, possono essere fornite su supporto magnetico, secondo una procedura informatica da concordare con i competenti Uffici del Ministero.

  11. In caso di richiesta di omologazione di veicoli, è facoltà del Centro richiedere, ad integrazione della documentazione, la specificazione di ulteriori caratteristiche tecniche illustrative, o la presentazione di calcoli di verifica di determinate strutture.

  12. In deroga al precedente comma 4, se una o più schede di omologazione relative a direttive CE o regolamenti ECE-ONU non sono disponibili al momento della richiesta, in quanto in...

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