Legislazione

Pagine181-182

Page 181

@I. L. 19 dicembre 2002, n. 277. Modifiche alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata (G.U. Serie gen. - n. 299 del 21 dicembre 2002).

1. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata). 1. Il comma 8 dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'art. 148 del codice penale

.

  1. Dopo l'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, é inserito il seguente:

    Art. 69-bis. (Procedimento in materia di liberazione anticipata). 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'art. 127 del codice di procedura penale.

    2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.

    3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

    4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.

    5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'art. 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza

    .

  2. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

    2. (Competenza in materia di revoca). 1. Al comma 1 dell'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «la riduzione di pena per la liberazione anticipata,» sono soppresse e dopo le parole: «la revoca o cessazione dei suddetti benefici» sono inserite le seguenti: «nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata».

    3. (Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale). 1 Dopo il comma 12 dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

    12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54. Si applicano gli artt. 69, comma 8, e 69-bis nonché l'art. 54, comma 3

    .

    4. (Applicabilità del beneficio previsto dall'art. 3). 1. Il beneficio previsto dall'art. 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 3 della presente legge, si applica anche agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.

    @II. L. 23 dicembre 2002, n. 279. Modifica degli artt. 4-bis e 41- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (G.U. Serie gen. - n. 300 del 23 dicembre 2002).

    1. (Modifiche all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

  3. All'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 1 è...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT