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@I. L. 12 giugno 2003, n. 134. Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 136 del 14 giugno 2003).

1. 1. Il comma 1 dell'art. 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti, a pena pecuniaria.

1 bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3 bis e 3 quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria

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2. 1. All'art. 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. La sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 del codice penale.

1 bis. Salvo quanto previsto dall'art. 653, la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna»;

b) al comma 2, dopo le parole: «Il reato è estinto» sono inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,».

3. 1. Al comma 1 dell'art. 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: «delle sentenze di condanna» sono inserite le seguenti: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444, comma 2,».

4. 1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo e il secondo comma dell'art. 53 sono sostituiti dai seguenti:

Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata...

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