Legislazione

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@I. Dir. CE 7 ottobre 2003, n. 93. Modifica della direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette (Gazzetta Ufficiale U.E. n. L. 264/ 23 del 15 ottobre 2003).

1. La direttiva 77/799/CEE è modificata come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente: «Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi»;

2) all'articolo 1, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

- le imposte sui premi assicurativi di cui all'articolo 3, sesto trattino, della direttiva 76/308/CEE

;

2a) all'articolo 1, paragrafo 5, il testo di cui alla voce «nel Regno Unito» è sostituito dal seguente:

The Commissioners of Customs and Exice o un rappresentante autorizzato per le informazioni richieste in merito alle imposte sui premi assicurativi e all'imposta sui consumi.

The Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato per tutte le altre informazioni

;

2b) all'articolo 1, paragrafo 5, il testo di cui alla voce «in Italia» è sostituito dal seguente:

Il Ministro dell'economia e delle finanze o un rappresentante autorizzato.

;

3) l'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Tutte le informazioni che uno Stato membro abbia ottenuto in virtù della presente direttiva devono essere tenute segrete in tale Stato, allo stesso modo delle informazioni raccolte in applicazione della legislazione nazionale. Tuttavia, tali informazioni:

- devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alle operazioni di accertamento o di controllo amministrativo dell'accertamento dell'imposta;

- devono essere rese note solo in occasione di un procedimento giudiziario, di un procedimento penale o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative, avviate ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta ed unicamente alle persone che intervengono direttamente in tali procedimenti; tali informazioni possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze, qualora l'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni non vi si opponga;

- non devono essere utilizzate in nessun caso per fini diversi da quelli fissati o ai fini di un procedimento giudiziario o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative avviate ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta.

Inoltre, gli Stati membri possono fornire le informazioni di cui al primo comma da usare per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE ».

    G.U. L. 73 del 19 marzo 1976, pag. 18.


2. I riferimenti alla direttiva 77/799/CEE, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA), s'intendono fatti al regolamento (CE) n. 1798/2003.

3. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

  1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    4. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

    5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    @II. D.M. (Min. int.) 14 luglio 2003. Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 220 del 22 settembre 2003).

    1. (Principi generali). 1. Le attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina via mare sono svolte, a norma dell'art. 12 del testo unico...

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