Legislazione

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@I. L. 2 agosto 2004, n. 205. Modifica dell'articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 187 dell'11 agosto 2004).

1. 1. All'articolo 188, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «, sempre che quest'ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1 bis dell'articolo 444 del codice».

2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

@II. L. 29 luglio 2004, n. 221. Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 196 del 21 agosto 2004).

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000.

2. 1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del Protocollo stesso.

3. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 68.310 per l'anno 2004, di euro 78.250 per l'anno 2005 e di euro 79.200 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    4. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    PROTOCOLLO

    STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO 43, PARAGRAFO 1 DELLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL) CHE MODIFICA L'ARTICOLO 2 E L'ALLEGATO DI DETTA CONVENZIONE

    Le alte parti contraenti del presente protocollo e le parti contraenti della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia, Stati membri dell'Unione europea,

    Con riferimento all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2000, considerando quanto segue:

    1) Occorre dare all'Europol strumenti più efficaci per lottare contro il riciclaggio al fine di rafforzare l'Europol nelle sue possibilità di sostegno degli Stati membri in tale lotta.

    2) Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio dell'Unione europea ad estendere la competenza dell'Europol al riciclaggio in generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano,

    Hanno convenuto quanto segue:

    Art. 1. - La convenzione Europol è modificata come segue:

    1) l'articolo 2 è modificato come segue: a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2. Al fine di realizzare progressivamente l'obiettivo di cui al pragrafo 1, l'Europol è incaricato, in un primo tempo, della prevenzione e della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di...

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