Legislazione

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@I. D.L. 30 giugno 2005, n. 115. Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 151 dell'1 luglio 2005), convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 194 del 22 agosto 2005).

(Estratto).

CAPO II ULTERIORI INTERVENTI

9. (Contenimento delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace e dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari). 1. All'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al capo dell'Ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al Presidente della Corte di appello»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalità di cui al comma 3 bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.». c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente: «3 bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.».

  1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

    1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di...

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