Legilsazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine753-758

Page 753

@I. D.M. 22 marzo 1999, n. 143. Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del codice della strada (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 117 del 21 maggio 1999)

1. 1. La tariffa riguardante le operazioni di revisione eseguite dai funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è fissata in lire 50.000. Il relativo importo deve avere luogo mediante versamento sul conto corrente postale n. 9001 intestato alla Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione - Roma.

2. 1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione eseguite dalle imprese di autoriparazione è pari a lire 50.000, da versare anticipatamente all'impresa interessata da parte dell'utente. A tale tariffa deve essere aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3) annessa alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, afferente l'annotazione dell'esito della revisione sulla carta di circolazione, da parte del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Il versamento di tale tariffa, deve avere luogo con le modalità previste all'articolo 1.

3. 1. A tutti gli effetti, il controllo dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni in possesso dell'impresa, al fine del rilascio della concessione quinquennale prevista dall'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992 deve intendersi compreso tra i controlli periodici indicati nello stesso articolo 80, comma 10; la tariffa, per ciascun controllo, è fissata in lire 200.000.

  1. I relativi importi, per quanto riguarda le concessioni, debbono essere versati anticipatamente dalle imprese interessate con le modalità previste all'articolo1; relativamente invece ai controlli periodici, nel caso in cui questi non siano stati previamente concordati, le imprese interessate dovranno effettuare i relativi versamenti non oltre tre giorni dalla data di esecuzione dei controlli stessi.

    4. 1. Il controllo sui veicoli, previsto dall'articolo 80, comma 10, del citato decreto legislativo n. 285/1992, deve essere eseguito presso le stazioni prova degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed è effettuato a spese dell'impresa di autoriparazione che ha eseguito la revisione del veicolo interessato. Il relativo versamento, il cui importo è quello stabilito dall'art. 1, deve avere luogo secondo le modalità previste nello stesso articolo 1 e può avvenire posteriormente alla data di esecuzione del controllo in questione, comunque non oltre tre giorni da tale data. L'esito del controllo deve essere riportato sulla carta di circolazione a cura del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed essa viene restituita solo dopo tale adempimento.

    5. 1. Il decreto 10 novembre 1994, n. 751, è abrogato.

    @II. D.M. 21 aprile 1999, n. 163. Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 135 dell'11 giugno 1999)

    1. 1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  2. I comuni individuati all'allegato III del decreto 25 novembre 1994, ovvero i comuni con popolazione inferiore per i quali la situazione meteoclimatica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione o degli obiettivi di qualità individuati nel citato decreto, nonché gli altri comuni individuati dalle regioni nei piani di risanamento di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o da loro stralci o ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto 20 maggio 1991 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 sono tenuti ad applicare le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo i criteri fissati dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413.

  3. Quale misura preventiva, i comuni di cui al comma 2, possono vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni secondo le procedure previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996.

    2. 1. Al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e Azienda unità sanitaria locale (AUSL):

    a) entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono all'effettuazione di una valutazione preliminare della qualità dell'aria del territorio comunale con l'indicazione delle aree maggiormente interessate dall'inquinamento e della popolazione in esse presente, secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto;

    b) al termine di ogni anno solare, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, provvedono alla predisposizione di un rapporto secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 al presente decreto.

  4. I sindaci di cui all'articolo 1, comma 2, assicurano la diffusione al pubblico della valutazione preliminare e del rapporto annuale di cui al comma 1 e ne inviano copia al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità.

    3. 1. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base della valutazione di cui all'articolo 2, comma 1, in fase di prima applicazione e successivamente entro il 1° febbraio di ogni anno, sulla base del rapporto annuale di cui allo stesso articolo 2, comma 1, dispongono le misure programmate, permanenti o periodiche, di limitazione o divieto della circolazione ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, secondo quanto indicato dal successivo articolo 4.

  5. Le misure di cui al precedente comma devono essere adottate in zone del centro abitato per ridurre i livelli di inquinamento nellePage 754 aree individuate dalla valutazione preliminare e, successivamente, dal rapporto annuale, sulla qualità dell'aria, in cui sia dimostrato il superamento, anche per un solo inquinante, del valore obiettivo di qualità di cui all'allegato IV del decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994. Le zone del centro abitato in cui vengono applicate le misure devono essere di estensione tale da coinvolgere le sorgenti di emissione significativamente correlate con le concentrazioni rilevate nell'area di superamento tenendo conto della esigenza di non determinare situazioni critiche in altre aree.

  6. Ove la valutazione preliminare e successivamente, il rapporto annuale sulla qualità dell'aria individui aree in cui si verificano nell'arco dell'anno superamenti significativi e frequenti dei livelli di attenzione di cui all'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui ai commi 1 nelle zone di cui al comma 2 applicando criteri analoghi a quelli indicati nel comma 2 e nell'articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7.

  7. Le misure di cui ai precedenti commi, sono inserite, a cura della provincia e della regione, nel piano di intervento operativo di cui all'articolo 9, del decreto 20 maggio 1991 e nei piani di risanamento della qualità dell'aria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 24 maggio 1988, n. 203.

  8. Le misure di cui al comma 1 hanno efficacia, almeno annuale, e possono essere modificate nel corso dell'anno sulla base delle previsioni di miglioramento, ovvero di peggioramento, dello stato della qualità dell'aria in relazione ai dati raccolti in un periodo rappresentativo.

  9. Qualora non siano disponibili i dati necessari alla valutazione preliminare ovvero qualora la valutazione preliminare non venga predisposta in tempo utile, in fase di prima attuazione i sindaci, sentite l'ARPA e l'AUSL, adottano comunque, in via precauzionale, le misure di cui al comma 1 nelle zone a maggiore congestione di traffico.

    4. 1. Quando il valore medio annuo di concentrazione del benzene in atmosfera, nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e, successivamente, dal rapporto annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore obiettivo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il sindaco dispone la limitazione della circolazione dei veicoli a motore ad accensione comandata nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione contribuiscono ai livelli di inquinamenti rilevati nell'area di superamento. La limitazione può essere disposta in maniera permanente, ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2.

  10. Il sindaco può consentire la circolazione delle tipologie di veicoli a motore ad accensione comandata, di cui all'allegato 3, punto 1, nel caso che il loro contributo, in termini di emissioni di benzene, risulti compatibile col raggiungimento dell'obiettivo di qualità.

  11. Quando il valore medio annuo di concentrazione degli idrocarburi policiclici aromatici, con riferimento al benzo(a) pirene, in atmosfera, nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e successivamente, dal rapporto annuale sulla...

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