LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2011, n. 17 - Norme in materia di tributi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte I - n. 178 del 7 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Validita' delle autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle agenzie di pratiche auto 1. Le autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche rilasciate, ai sensi dell'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), alle agenzie di pratiche auto sono valide sino a quando permangono in capo al soggetto autorizzato i requisiti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 13 settembre 1999 (approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche), salva la verifica sulla validita' e congruita' della fidejussione di cui all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale.

  1. Se l'aumento dell'importo da garantire e' inferiore al 10 per cento della fidejussione gia' prestata, non si da' luogo ad alcuna integrazione.

    Art. 2

    Versamento cumulativo della tassa automobilistica per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria 1. In attuazione dell'art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria, di cui risultano proprietarie dal pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, possono corrispondere cumulativamente la tassa automobilistica con le modalita' operative stabilite dalla giunta regionale. L'utilizzatore e' tenuto, in solido con l'impresa concedente, al regolare assolvimento della tassa automobilistica per il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la durata del relativo contratto ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 convertito dalla legge n. 53 del 1983.

    Art. 3

    Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2003 in materia di pagamento rateale dei tributi regionali 1. All'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (disposizioni in materia di tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 2 la parola 'mensile' e' soppressa e le parole 'trenta rate mensili' sono sostituite...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT