LEGGE REGIONALE 5 maggio 2014, n. 9 - Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.)). (15R00170)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 6 - Parte I del 7 maggio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'art. 13 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.). 1. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2013, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Per l'attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 ed esclusivamente con le risorse a tal fine messe a disposizione dall'Autorita', accertata l'impossibilita', nel rispetto dei presupposti di legittimita' stabiliti dalla normativa vigente, di far fronte ai relativi obblighi con personale interno al Consiglio regionale - Assemblea legislativa, il Co.re.Com. puo' stipulare contratti di collaborazione o consulenza con scadenze correlate al perdurare delle deleghe ricevute e dei relativi finanziamenti. Tali oneri, finanziati con risorse aggiuntive provenienti dall'Autorita' e costretti da un vincolo di destinazione specifica, sono esclusi dal computo dei limiti di spesa per il personale addetto al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa e, in particolare, dai limiti di cui agli articoli 6, comma 7, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto limiti riferibili alle sole spese finanziate con entrate in libera disponibilita' dell'Ente. 5-ter. Alla selezione di tale personale si provvedera' secondo...

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