LEGGE REGIONALE 4 settembre 2017, n. 47 - Tempi di apertura delle farmacie di cui all'articolo 1-bis della legge n. 475/1968 o da trasferire per decentramento. Modifiche alla legge regionale n. 16/2000. (17R00424)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 4 settembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in particolare, l'art. 11;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Considerato quanto segue: 1. L'art. 11 del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, conosciuto come decreto «Cresci Italia», e' intervenuto nell'ambito del potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica al fine di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche e garantire una piu' capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, inserendo l'art. 1-bis nella legge n. 475/1968. Tale articolo prevede la possibilita' di istituire, in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in ogni comune su base demografica (per un numero complessivo non superiore al cinque per cento di queste), farmacie nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime, nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita' di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purche' non risulti gia' aperta una farmacia ad una distanza inferiore ai quattrocento metri, nonche' nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore ai diecimila metri quadrati, purche' non risulti gia' aperta una distanza inferiore ai millecinquecento metri, cioe' in tutte quelle realta' caratterizzate da consistenti e continuati flussi di visitatori o utenti. 2. Con l'art. 2 della legge regionale 28 giugno 2007, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 «Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica»), si e' provveduto alla sostituzione dell'art. 14 della medesima legge, prevedendo il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione...

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