LEGGE REGIONALE 28 settembre 2016, n. 9 - Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente «Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona». (16R00527)

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente «Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona» 1. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente «Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona» sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti pubblici non economici.»;

  1. all'art. 6, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Nei confronti dei componenti i consigli di amministrazione di tutte le aziende pubbliche di servizi alla persona e dei componenti dei consigli di amministrazione delle aziende di comuni o consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, trova applicazione l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.»;

  2. all'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Il direttore e' nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato, previa selezione con pubblico avviso volta ad accertare in capo ai soggetti interessati una particolare qualificazione professionale, in base ai criteri e ai requisiti definiti dallo statuto. 1-bis. Nei confronti dei direttori di tutte le aziende pubbliche di servizi alla persona e dei direttori delle aziende di comuni o consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, trova applicazione l'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135/2012, e successive modificazioni.»;

    2) al comma 4, dopo le parole «Il direttore» sono inserite le parole: «, o un suo delegato,»;

    3) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: «6. In caso di assenza o impedimento del direttore, o qualora egli abbia un particolare...

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