LEGGE REGIONALE 20 luglio 2015, n. 58 - Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). (15R00385)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 20 luglio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 28 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012);

Considerato che: 1. Le recenti modifiche apportate alla l.r. 1/2009 dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012) e dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 24 (Disposizioni per la selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari. Modifiche alla legge regionale 1/2009) in merito alla selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari (Presidente del Consiglio regionale, altri componenti dell'Ufficio di presidenza e, ove istituito, Portavoce dell'opposizione), hanno stabilito un criterio prioritario di scelta basato sull'esperienza di lavoro maturata presso le strutture sopracitate, con relativa iscrizione in uno specifico elenco, rinviando, quanto alle modalita' di definizione di detto criterio, ad una successiva deliberazione consiliare proposta dall'Ufficio di presidenza;

  1. Ad una rinnovata valutazione, si reputa opportuno modificare la disposizione in questione, cambiando i requisiti attualmente previsti dall'articolo 49 bis, comma 2, della l.r. 1/2009, i quali - determinando una differenziazione non giustificata - non consentono...

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