LEGGE REGIONALE 3 marzo 2015, n. 24 - Disposizioni per la selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari. Modifiche alla legge regionale 1/2009. (15R00216)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 6 marzo 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: PREAMBOLO IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 28 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012);

Considerato quanto segue: 1. La recente modifica apportata alla l.r. 1/2009 dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012), in merito alla selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari (Presidente del Consiglio regionale, altri componenti dell'Ufficio di presidenza e, ove istituito, Portavoce dell'opposizione), ha stabilito un criterio prioritario di scelta basato sull'esperienza di lavoro maturata presso le strutture sopracitate, rinviando, quanto alle modalita' di definizione di detto criterio, ad una successiva deliberazione consiliare proposta dall'Ufficio di presidenza;

  1. Ad una rinnovata valutazione, si reputa opportuno modificare la disposizione in questione definendo direttamente con legge, al fine di garantire l'unicita' della fonte normativa, le modalita' per l'attuazione del sopracitato criterio che resta confermato;

Approva la presente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 49-bis della l.r. 1/2009 1. L'art. 49-bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), e' sostituito dal seguente: "Art. 49-bis (Criteri prioritari di selezione del personale). - 1. Il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui all'art. 49, commi 1 e 2, e' individuato prioritariamente, con le modalita' di cui al presente articolo, tra il personale che ha maturato esperienza lavorativa presso uffici di segre-teria di gruppi consiliari o altri uffici di...

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